Avvalimento premiale e sufficienza dell’indicazione funzionale delle risorse (TAR Lombardia n. 1543 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di avvalimento non richiede la rigida quantificazione dei mezzi d’opera, l’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione né l’indicazione numerica dello stesso: è sufficiente l’individuazione funzionale delle risorse e delle attività che l’ausiliaria si impegna a svolgere, desumibile dal tenore complessivo del contratto secondo i canoni ermeneutici degli artt. 1363 e 1367 cod. civ. L’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 ammette l’avvalimento, anche premiale, in chiave pro-concorrenziale, e i limiti posti dal comma 10, di natura eccezionale, vanno interpretati restrittivamente. Le omissioni e inesattezze del DGUE possono essere sanate mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), del codice, e il dovere di verifica dell’amministrazione è soddisfatto ove il possesso del requisito risulti accertato attraverso fonti pubbliche e banche dati istituzionali.
Il Fatto
Il Comune di Lecco indiceva una procedura aperta per la fornitura di cinque autobus ad alimentazione elettrica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al termine della gara risultava aggiudicataria una società con 85,88 punti, mentre la ricorrente si collocava seconda con 81,41 punti.
La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, la comunicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 e il contratto medio tempore stipulato, deducendo due motivi: la nullità del contratto di avvalimento per genericità dell’oggetto e, in subordine, la carenza in capo all’ausiliaria del requisito oggetto di prestito, con violazione del dovere di verifica. Chiedeva l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro ex artt. 122 e 124 c.p.a., o il risarcimento per equivalente. Il Comune e l’aggiudicataria si costituivano chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, rilevando che il codice vigente ha mutato impostazione rispetto al passato e ammette anche l’avvalimento premiale, nel quale il prestito non riguarda i requisiti di capacità ma le risorse utili a ottenere un miglior punteggio tecnico. Il carattere pro-concorrenziale dell’istituto impone interpretazioni che ne garantiscano il più ampio campo di applicazione.
Nel caso concreto, il contratto di avvalimento attiene al prestito del requisito di capacità tecnico-professionale consistente nell’aver eseguito, nel triennio antecedente, contratti analoghi a quello in affidamento. L’art. 1, lett. a), del contratto individua espressamente tale requisito, mentre quello di capacità economico-finanziaria è posseduto dall’aggiudicataria in proprio, come risulta dal DGUE. La società ausiliaria si è impegnata a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per quattro attività specifiche: revisione del piano di manutenzione, formazione del personale, revisione del life-cycle cost, controlli preliminari al collaudo e test drive.
Secondo il Tribunale, l’attività è individuata in termini funzionali, mediante l’indicazione analitica delle operazioni necessarie allo svolgimento dell’oggetto dell’appalto, corrispondenti alle prestazioni richieste dagli artt. 5.4 e 5.6 del capitolato speciale in tema di manutenzione e addestramento. Non è quindi necessaria l’elencazione dei nominativi dei dipendenti dell’ausiliaria. Richiamando Cons. Stato n. 10436 del 2025, Cons. Stato n. 169 del 2022 e TAR Lombardia n. 894 del 2026, il Collegio ribadisce che l’oggetto può essere anche solo determinabile e che la serietà dell’impegno si desume dall’art. 2 del contratto, con obbligo pieno e incondizionato per tutta la durata dell’affidamento.
Quanto al secondo motivo, le dichiarazioni incomplete dell’aggiudicataria hanno attivato il soccorso istruttorio e la successiva trasmissione del DGUE dell’ausiliaria, dal quale risultava una fornitura di trenta autobus elettrici a favore di una società pubblica di trasporto. Il Comune ha eseguito verifiche positive mediante accesso al sito della società committente e visura della banca dati ANAC. Il dovere di controllo ex art. 104, comma 6, del codice è stato pertanto correttamente adempiuto. Il ricorso è respinto in ogni domanda, con reiezione della conseguente istanza risarcitoria e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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