Il giudice dell’ottemperanza non integra il titolo sui diritti accessori (TAR Campania n. 573 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini stabiliti, ma non può esercitare alcun potere di integrazione del giudicato quando il titolo provenga da un giudice appartenente a un diverso ordine giurisdizionale su questione rientrante nella di lui giurisdizione. Ne consegue che la domanda volta a ottenere interessi legali con decorrenza diversa da quella fissata nel titolo e la rivalutazione monetaria non prevista dal giudice della cognizione è inammissibile, restando preclusa ogni modificazione del contenuto del provvedimento da eseguire. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente, una cooperativa sociale in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 7700/2023 resa dalla X Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli, all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il titolo è passato in giudicato, non essendo stato impugnato nel termine di sei mesi dalla pubblicazione avvenuta il 24.07.2023, come attestato da certificazione di cancelleria.
La ricorrente ha chiesto la condanna del Comune resistente al pagamento delle somme rivendicate, con interessi legali decorrenti dalla proposizione del ricorso e con rivalutazione monetaria, oltre alla nomina di un commissario ad acta e alla condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il ricorso è stato invece respinto quanto agli interessi legali richiesti con decorrenza dalla proposizione del ricorso, anziché dalla data di deposito della sentenza come previsto nel titolo, e quanto alla rivalutazione. Su questo punto il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il giudice dell’ottemperanza non può integrare il titolo azionato adottato da un giudice di diverso ordine su questione rientrante nella di lui giurisdizione, come nel caso dei diritti accessori (Cons. Stato n. 4433/2016).
Quanto al commissario ad acta, il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione (C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; TAR Campania, ord. n. 2039/2019). Il compenso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’uso del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese; la parcella dovrà essere presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
Il Collegio ha inoltre disposto la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese sono state liquidate secondo soccombenza in € 1.500,00, oltre accessori.
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Nota della Redazione
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