Versamento del 25% del payback dispositivi medici precluda l’azione giurisdizionale (TAR Lazio n. 8065 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine perentorio di trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’azienda fornitrice e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi. Ne consegue che il ricorso avverso i suddetti provvedimenti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, atteso che il meccanismo introdotto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 consente il conseguimento di un bene della vita (estinzione dell’obbligazione con pagamento ridotto) diverso da quello originariamente perseguito (annullamento degli atti senza alcun pagamento).
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Marche aveva attribuito gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ex art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari.
Nel corso del giudizio, la società depositava memoria con la quale deduceva di aver provveduto al versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali impugnati, come da ricevute di pagamento versate in atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente estromesso dal giudizio la Regione Veneto, che si era costituita per errore, e ha poi scrutinato la portata dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025. Tale disposizione qualifica gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 come assolti con il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi, versamento che estingue integralmente l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione delle somme.
La Corte ha ritenuto che l’incontestata affermazione della ricorrente circa l’avvenuto versamento, ancorché non suffragata dal deposito della documentazione da parte di tutte le Regioni resistenti, fosse comunque idonea a far venir meno il potere del Tribunale di pronunciarsi nel merito. Il meccanismo normativo, infatti, non realizza una semplice cessazione della materia del contendere, ma introduce un beneficio sostanziale che conduce a una differente qualificazione dell’esito del giudizio.
La società, attraverso il versamento della quota ridotta, ha conseguito un bene della vita (l’estinzione dell’obbligazione con un pagamento ridotto) diverso da quello perseguito con il ricorso (l’eliminazione dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento). Da ciò deriva il venir meno dell’interesse alla decisione, con la conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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