Nessuna lesione del diritto di difesa se l’avviso si discosta dal PVC (Cass. civ. Sez. V n. 29085 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contraddittorio e di poteri del giudice tributario, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la ripresa ad imposizione contenuta nell’avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione. L’atto impositivo, infatti, non dipende necessariamente dal p.v.c., perché solo in esso si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall’amministrazione finanziaria. È al rispetto del contenuto dell’atto impositivo che è tenuto il giudice tributario. Ne consegue che è illegittima la declaratoria di nullità dell’avviso fondata sulla sola diversità del metodo o dell’indice applicato rispetto al verbale.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate notificava a una società operante nel commercio al dettaglio di orologi e gioielleria un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2009. L’Ufficio recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini IRES e IRAP, ritenendo i valori dichiarati distanti da quelli medi di mercato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del t.u.i.r., per l’acquisto di beni dalla controllante estera.
La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso rilevando che l’Ufficio aveva mutato la metodologia di rettifica rispetto al verbale della Guardia di Finanza senza attivare il contraddittorio. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, confermando la nullità dell’avviso sul piano delle regole processuali. L’Ufficio proponeva così ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, censurando la declaratoria di nullità fondata sul preteso carattere novativo dell’atto impositivo rispetto al verbale. La Corte ritiene la censura fondata.
Preliminarmente, il Collegio osserva che nella specie, trattandosi di accertamento a tavolino, non sussisteva l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Sul punto richiama il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’avviso di accertamento è atto non necessariamente dipendente dal contenuto del p.v.c., perché in esso si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall’amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell’atto impositivo che è tenuto il giudice tributario (Cass. n. 13490 del 2019).
La Corte enuncia quindi il principio di diritto: non sussiste lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la ripresa impositiva sia per importi superiori a quelli oggetto del prodromico verbale, poiché l’atto impositivo non dipende necessariamente da quest’ultimo. Il giudice tributario è vincolato al solo contenuto dell’atto impositivo.
Su questa base la sentenza impugnata è censurata per non avere fatto corretta applicazione del principio. I giudici di appello avevano ritenuto nullo l’avviso sul solo rilievo del suo contenuto diverso rispetto al PVC, diversità peraltro limitata al solo indice correttivo ROS, ravvisandovi una lesione del diritto di difesa.
Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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