Distrazione spese: basta la qualifica di antistatario (Cass. civ. Sez. III n. 3409 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della distrazione delle spese di lite, il difensore che si qualifichi come antistatario ha validamente avanzato la domanda ex art. 93 cod. proc. civ. anche quando manchi l’esplicita dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi, restando quest’ultima implicitamente contenuta nella richiesta di distrazione. Nel giudizio di legittimità la domanda di distrazione deve però essere formulata con il controricorso e non per la prima volta con la nota spese. La relativa omissione nel dispositivo della pronuncia è correggibile ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.

Il Fatto

I ricorrenti formulano istanza di correzione di errore materiale avverso l’ordinanza con cui questa Corte, statuendo sulle spese del giudizio di legittimità, aveva liquidato le stesse senza applicare l’art. 93 cod. proc. civ. Il difensore che li aveva assistiti si era dichiarato espressamente antistatario nel controricorso, sicché la liquidazione avrebbe dovuto avvenire in suo favore, e non in favore della parte.

La controparte, già intimata, si oppone con memoria, sostenendo che il difensore avrebbe dovuto dichiarare di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto gli onorari: dichiarazione che, nella specie, sarebbe mancata nel controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che l’opponente deve ritenersi mero intimato, poiché non gli è stato ritualmente notificato il controricorso e la sua partecipazione si è limitata al deposito di una memoria.

Nel merito, l’eccezione è priva di fondamento. Ai fini della distrazione è del tutto sufficiente, per il difensore, qualificarsi come antistatario. La domanda ex art. 93 cod. proc. civ. può essere validamente proposta anche quando manchi la dichiarazione esplicita circa l’avvenuta anticipazione delle spese e la mancata riscossione dei compensi, perché tale dichiarazione può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

A sostegno di tale conclusione il Collegio richiama Cass. Sez. 6-3, ord. 18 febbraio 2021, n. 4294, Rv. 660610-01, che a sua volta richiama Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv. 656078-01. Resta fermo, peraltro, che nel giudizio di legittimità la richiesta di distrazione non può essere avanzata per la prima volta con la nota spese.

La fattispecie rientra quindi tra quelle disciplinate dall’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., con conseguente correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 32930/2022. Dopo le parole “in favore”, e in luogo di quelle “di parte controricorrente” che immediatamente le seguono, vanno inserite le parole “dell’Avv. Gianluca Gallucci, dichiaratosi antistatario”. La correzione deve essere annotata dalla cancelleria sull’originale della predetta ordinanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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