Anatocismo bancario: modifica unilaterale e necessità del patto scritto (Cass. civ. Sez. I n. 31778 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La banca che, dopo l’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adegui unilateralmente le condizioni del conto corrente introducendo l’anatocismo con pari periodicità non può invocare l’art. 7, comma 2, della delibera CICR, poiché la pattuizione anatocistica è tendenzialmente peggiorativa di quelle precedenti. Essendo impossibile la comparazione tra nuove e vecchie condizioni, per la nullità della previsione negoziale anteriore, si applica l’art. 7, comma 3, della delibera CICR, che impone una pattuizione scritta. La mancanza di tale consenso rende la modifica inefficace e l’anatocismo resta illegittimo.
Il Fatto
Una società correntista ha convenuto in giudizio la banca chiedendo la ripetizione dell’indebito in relazione a un rapporto di conto corrente, assistito da apertura di credito con garanzia ipotecaria, per il periodo compreso tra il 1995 e il 2010. La società ha dedotto l’applicazione di interessi usurari e ultralegali, di anatocismo e di spese non dovute, sulla base di clausole asseritamente nulle, chiedendo la rideterminazione del saldo e la cancellazione dell’intavolazione ipotecaria.
Il Tribunale di Trento ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Trento ha confermato la decisione, ritenendo sussistente un collegamento negoziale tra i due contratti e corretto il calcolo degli interessi operato dal CTU, salvo i trimestri privi di conti scalari. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i motivi relativi all’interpretazione del contratto e al collegamento negoziale. Il secondo motivo è inammissibile, perché l’interpretazione del contratto è indagine di fatto riservata al giudice del merito, censurabile solo se il ricorrente indica in quali termini il giudice si sia discostato dai canoni legali. Nella specie la censura si risolve in una mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta in sentenza.
Anche il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è infondato: l’interpretazione della domanda rientra nel potere-dovere del giudice di appello, che non è vincolato all’interpretazione data dalle parti ai fatti allegati. Il quarto e il quinto motivo, relativi alla mancata qualificazione dell’apertura di credito come mutuo, sono parimenti inammissibili.
Il punto centrale è l’ottavo motivo, che la Corte ritiene fondato. La Corte ribadisce che la salvezza dell’art. 7, comma 2, della delibera CICR 9 febbraio 2000 consente alla banca la modifica unilaterale solo se le nuove condizioni non siano peggiorative, altrimenti è necessaria l’approvazione pattizia. La pattuizione anatocistica con pari periodicità è tendenzialmente peggiorativa, cosicché il correntista deve esprimere il proprio consenso. Tale natura non può essere oggetto di valutazione comparativa, stante l’impraticabilità del raffronto per la nullità della previsione anteriore. Ne deriva l’applicazione dell’art. 7, comma 3, della delibera CICR, che richiede una pattuizione scritta, nella specie mancante.
La Corte accoglie anche il nono motivo, riqualificato come nullità della sentenza per assenza di motivazione, non essendovi traccia dell’esame delle ulteriori questioni, non potendosi ritenere rispettosa del minimo costituzionale la motivazione che le ritiene assorbite. Il ricorso è accolto nei motivi ottavo e nono, con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.