Avviso al conducente per prelievo ematico provato per testimonianza (Cass. pen. Sez. IV n. 12245 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell’accertamento urgente sul conducente, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non deve essere necessariamente assicurato in forma scritta. Qualora l’avviso non risulti nel verbale delle operazioni di polizia giudiziaria, la prova della sua effettiva effettuazione può essere data mediante la deposizione testimoniale dell’agente operante. Spetta al giudice valutare, con rigorosa motivazione, la precisione e la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione e la tempestività dell’avvertimento. Non è ammessa, in sede di legittimità, la rivalutazione delle dichiarazioni del teste volta a ricostruire una diversa sequenza fattuale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un incidente stradale a seguito del quale il conducente veniva condannato dal Tribunale di Milano per i reati di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, cod. strada, e per la guida sotto l’effetto di stupefacenti, ai sensi dell’art. 187, comma 1, cod. strada, con il riconoscimento del concorso formale tra le due contravvenzioni.
La Corte d’appello di Milano, investita dell’impugnazione, confermava la condanna. Il conducente ricorreva quindi in Cassazione deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità dei referti degli accertamenti ospedalieri, per l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore all’atto del prelievo, e il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la doglianza sulla prova dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Il motivo sollecita una rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali dell’agente operante, finalizzata a ricostruire una diversa dinamica dei fatti. Secondo la Corte, una simile censura non è ammessa: la difesa non denuncia un vero e proprio travisamento della prova, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle sequenze fattuali.
Sul piano del diritto, il Collegio richiama il principio secondo cui l’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme dell’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità o inutilizzabilità. Ne consegue che è ammissibile la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria su quanto direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (in tal senso Sez. V n. 25779 del 12.12.2015).
Il principio viene poi declinato proprio con riferimento all’avviso rivolto al conducente prima dell’accertamento urgente sulla condizione di ebbrezza: esso non deve essere necessariamente assicurato in forma scritta (Sez. IV n. 14621 del 04.02.2021, Sforza). Se l’avviso non compare nel verbale delle operazioni, la prova può essere fornita mediante la deposizione dell’agente, spettando al giudice valutare, con rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione e la tempestività dell’avvertimento (Sez. IV n. 35844 del 18.06.2021, Tommasini).
La Corte ritiene quindi giustificata la ricostruzione dei giudici di merito, che hanno spiegato come l’avviso sia stato dato non nell’immediatezza, ma in serata, quando il conducente versava in stato di semi-coscienza per le gravi ferite riportate, prima comunque dell’esame clinico sui liquidi biologici. Sul diniego delle attenuanti generiche, la motivazione è ritenuta congrua, sia pure per relationem, in relazione alla gravità del fatto e ai criteri dell’art. 133 cod. pen., non sindacabili nel merito in sede di legittimità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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