Annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena per omessa indicazione dell’iter sanzionatorio (Cass. pen. Sez. II n. 10975 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di commisurazione della pena, il giudice di merito è tenuto a indicare la pena base, la misura della diminuzione applicata per le circostanze attenuanti generiche e l’eventuale riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato. Ove tale iter logico-argomentativo manchi in primo grado e la corte di appello, pur riscontrando il difetto, si limiti a integrarlo senza indicarlo, la sentenza è annullabile in punto di trattamento sanzionatorio. L’annullamento può essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., quando il giudice di legittimità possa rideterminare la pena sulla base delle statuizioni di merito, ricostruendo la pena base e applicando le riduzioni di legge. La doglianza che solleciti il riesame di valutazioni fattuali già esaminate dai giudici di merito è invece inammissibile per aspecificità.
Il Fatto
Tre imputati impugnano con separati ricorsi la sentenza della Corte di appello di Milano che, nei loro confronti, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 633, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all’occupazione di un immobile milanese avvenuta nell’ottobre 2020.
La vicenda processuale si snoda su due piani distinti. Sul piano della responsabilità, una ricorrente contesta il concorso nel reato e la configurabilità della permanenza dell’occupazione per la condotta di stazionamento sul tetto dopo lo sgombero. Sul piano del trattamento sanzionatorio, tutti i ricorrenti lamentano la mancata indicazione della pena base, della diminuzione per le attenuanti generiche e della riduzione per il rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i motivi sulla responsabilità della ricorrente che aveva partecipato al presidio. Il motivo è inammissibile: con esso si sollecita il riesame di elementi fattuali già valutati dai giudici di merito. La difesa, peraltro, censura solo una parte della condotta contestata — il presidio — senza confrontarsi con la condotta agevolativa consistita nell’essersi frapposta all’ingresso delle forze dell’ordine, così consentendo l’occupazione posta in essere da altri.
Tale difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione integra il vizio di aspecificità, che conduce all’inammissibilità a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto Sez. U n. 8825 del 27/10/2016 e altri arresti conformi.
Quanto alla permanenza del reato per lo stazionamento sul tetto dopo lo sgombero, la questione attiene alla durata dell’occupazione ma risulta ininfluente: la condotta partecipativa della ricorrente si era già perfezionata nel momento iniziale, con la frapposizione alle forze dell’ordine e l’agevolazione dell’attività di occupazione, perpetrata con violenza mediante flessibili, picconi e martelli.
Diversamente, i motivi sulla determinazione della pena sono fondati. La sentenza di primo grado, nel commisurare la pena in mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, non indicava la pena base, né la misura della diminuzione per le attenuanti generiche, né l’applicazione della riduzione per il rito abbreviato. La corte di appello, pur riscontrando la lacuna, si è limitata a integrarla nelle ragioni senza indicarla. L’iter sanzionatorio resta così incerto, considerato che il minimo edittale per il delitto contestato è di anni uno di reclusione.
La sentenza è pertanto annullata in punto di trattamento sanzionatorio, senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., potendosi rideterminare la pena sulla base delle statuizioni di merito. La Corte ricostruisce la pena base in anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, ridotta a mesi otto ed euro 200,00 per le attenuanti generiche ritenute prevalenti, e ulteriormente ridotta di un terzo ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., pervenendo alla pena finale di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 133,00 di multa per ciascun imputato. Il motivo sulla reformatio in peius resta assorbito.
Nota della Redazione
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