Continuazione in executivis: la riproposizione di identica istanza è inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 7714 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l’apparente novità della veste formale, possano essere qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti o preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione nella precedente decisione. La precedente pronuncia di rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta con riferimento ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato. Un mero spunto argomentativo, o una diversa prospettazione dei medesimi argomenti, non integra l’elemento di novità necessario per superare la censura di inammissibilità.
Il Fatto
Il condannato ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Livorno per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre sentenze. Il giudice ha dichiarato l’istanza inammissibile, osservando che essa era meramente reiterativa di una precedente richiesta già esaminata dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, e priva di elementi nuovi.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la nuova istanza conteneva elementi di novità rispetto alla precedente. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui il provvedimento del giudice dell’esecuzione divenuto irrevocabile preclude, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum. La riapertura è ammessa solo in presenza di elementi che, valutati nel loro significato sostanziale e non per l’apparente novità della veste formale, integrino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti o preesistenti, non già vagliati in precedenza. La Corte richiama sul punto Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la Corte di appello di Napoli aveva già provveduto su una identica istanza di continuazione, riconoscendola tra le prime due sentenze e respingendola quanto ai reati della terza. Il diniego si fondava sul rilievo che la vicenda ivi giudicata non fosse ricollegabile al medesimo contesto associativo, trattandosi di reati in materia di narcotraffico estranei alle altre associazioni di cui alle prime due sentenze.
Il giudice dell’esecuzione ha quindi qualificato l’istanza riproposta come una critica alla decisione già resa, che avrebbe sottovalutato dati desumibili dalle motivazioni delle sentenze. Le argomentazioni erano le medesime già sottoposte e vagliate nel precedente provvedimento, senza alcun elemento di valutazione sopravvenuto e senza alcun motivo nuovo rispetto alla questione di fatto, già motivatamente esclusa dal giudice di esecuzione.
La Corte conferma la corretta applicazione della regola per cui l’inammissibilità dell’incidente di esecuzione consegue alla mera riproposizione di una richiesta già rigettata, richiamando il principio espresso da Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, De Martino, Rv. 249913. Gli argomenti del ricorrente si risolvono in affermazioni generiche: un mero spunto argomentativo, o una diversa prospettazione dei medesimi argomenti a sostegno dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. riproposta sulle stesse sentenze, non integra quel novum necessario.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa, di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.