La sospensione condizionale non concordata resta devoluta al giudice d’appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 13421 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ove non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, è rimessa alla valutazione del giudice anche nel caso in cui la questione sia stata devoluta su richiesta del solo imputato. L’omessa pronuncia sul punto da parte del giudice dell’appello, a seguito di accordo intervenuto sulle restanti statuizioni, integra violazione di legge e determina l’annullamento con rinvio limitatamente al beneficio non concordato.
Il Fatto
Con sentenza del 12 novembre 2025 la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado del Tribunale della medesima città, confermando l’affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi degli artt. 646 e 61, n. 11, cod. pen. e rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge per non avere la Corte territoriale concesso alla parte la sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha ritenuto il ricorso fondato, valorizzando il dato fattuale emergente dalla sentenza impugnata: in fase di concordato, la difesa non aveva rinunciato al motivo di appello con il quale era stato richiesto il riconoscimento del beneficio. Allo stesso tempo, l’applicazione del beneficio non risultava contemplata nel contenuto dell’accordo intervenuto tra le parti.
La Corte ha richiamato il principio già affermato da Sez. 3, n. 3690 del 2022, dep. 2023, secondo cui la concessione della sospensione condizionale della pena, ove non abbia formato oggetto dell’accordo, è rimessa alla valutazione del giudice anche quando la questione sia stata devoluta su richiesta del solo imputato.
La Corte di appello, pur essendo stata investita della questione, era rimasta silente sul punto. Tale omissione integra un’ipotesi di violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., poiché il giudice dell’appello aveva l’obbligo di provvedere sulla richiesta di beneficio non coperta dall’accordo.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, demandando ad altra sezione della Corte di appello di Lecce il giudizio sul punto.
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Nota della Redazione
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