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Avvocato stabilito senza intesa: carenza di ius postulandi e inammissibilità degli atti (Cass. civ. Sez. III n. 25560 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avvocato stabilito, cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea iscritto nella sezione speciale dell’albo, non dispone nel nostro ordinamento di un autonomo ius postulandi e può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo se agisce di intesa con un professionista abilitato. L’intesa prevista dall’art. 8 d.lgs. n. 96/2001 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa al giudice anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito. Il deposito tardivo dell’intesa determina carenza di ius postulandi dell’avvocato straniero, non sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c., con conseguente inammissibilità degli atti difensivi. Nel procedimento per ingiunzione il primo atto difensivo dell’ingiunto-opponente è l’atto introduttivo del giudizio di opposizione.

Il Fatto

Un Tribunale ingiungeva a una società il pagamento di una somma a titolo di compensi professionali in favore di un avvocato. La società proponeva opposizione a decreto ingiuntivo con atto sottoscritto da un avvocato stabilito.

Il difensore della società eccepiva la carenza dello ius postulandi per mancato deposito della dichiarazione di intesa prescritta dall’art. 8 d.lgs. n. 96/2001. Il Tribunale rigettava l’eccezione, ritenendo la posizione regolarizzata prima della prima udienza. La Corte d’Appello di Firenze confermava, reputando l’intesa depositata tardivamente ma comunque rispettato l’art. 8. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché entrambi attinenti all’interpretazione dell’art. 8 d.lgs. n. 96/2001, investono il termine per il deposito dell’intesa e l’individuazione del “primo atto difensivo” dell’attore opponente.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 24279 del 10 settembre 2024, secondo cui l’avvocato stabilito non ha un autonomo ius postulandi: può svolgere attività di difesa solo se agisce di intesa con un professionista abilitato, e tale intesa deve essere documentata nei termini del secondo comma dell’art. 8. In mancanza dell’intesa difetta la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito.

Le Sezioni Unite hanno inoltre escluso l’applicabilità della sanatoria del vizio di costituzione della parte per mancanza di procura ad litem, contemplata dall’art. 182, secondo comma, c.p.c. a seguito della modifica del d.lgs. n. 149/2022, ai procedimenti instaurati fino al 28 febbraio 2023, perché nel regime anteriore la sanatoria doveva ritenersi preclusa (richiamata Cass. Sez. U. 21 dicembre 2022 n. 37434).

Nel caso concreto l’accertamento di merito dimostra che l’intesa è stata depositata in un momento successivo tanto alla notifica dell’atto di citazione in opposizione, quanto alla costituzione in giudizio dell’opponente: dunque tardivamente, a prescindere dal significato di “oppure” o di “ossia” attribuibile alla congiunzione “ovvero” del secondo comma dell’art. 8.

È pacifico, osserva la Corte, che nel procedimento per ingiunzione il primo atto difensivo dell’ingiunto-opponente è l’atto introduttivo del giudizio di opposizione, cioè l’atto di citazione. Da qui la fondatezza dei primi due motivi: sussiste la carenza di ius postulandi senza possibilità di sanatoria, con inammissibilità degli atti difensivi. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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