Consorzi di bonifica siciliani accorpati: legittimazione fino al completamento dell’accorpamento (Cass. civ. Sez. V n. 25558 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legge della Regione Siciliana che unifica i comprensori consortili non determina l’estinzione immediata dei consorzi accorpati. In mancanza di un’espressa previsione di soppressione e in presenza di un periodo transitorio funzionale alla successione, i consorzi accorpati conservano la legittimazione a operare sino al completamento del processo di accorpamento. Ne consegue che essi mantengono il potere di emanare gli atti di gestione, compresi i ruoli di contribuzione, e la legittimazione processuale per impugnare le decisioni tributarie, senza che rilevi la loro qualificazione come mandatari senza rappresentanza del nuovo ente. La questione del difetto di legittimazione attiva è rilevabile d’ufficio e, ove di solo diritto, non richiede la preventiva stimolazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica siciliano, mandatario senza rappresentanza del consorzio di bonifica di nuova istituzione, emette nei confronti di un consorziato un avviso di pagamento per il contributo relativo alle opere irrigue. Il contribuente impugna l’atto e ne ottiene l’annullamento in primo grado.

Il consorzio propone appello, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia lo dichiara inammissibile, ritenendo che l’appellante fosse un soggetto giuridicamente non più esistente, perché accorpato al nuovo consorzio regionale. Il consorzio ricorre per cassazione con cinque motivi; il contribuente resta intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per essere stata decisa una questione rilevata d’ufficio senza preventivo contraddittorio. L’eccezione è infondata: si tratta di questione di solo diritto, che si sottrae all’obbligo del giudice di stimolare il confronto ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., poiché tale obbligo non riguarda le questioni di fatto o miste, che richiedono prove o attività assertiva diverse. Il giudice regionale non ha introdotto un nuovo fatto, ma ha ricostruito la vicenda sulla base delle prove offerte e dell’interpretazione della normativa.

Il secondo e il terzo motivo attengono all’ammissibilità del ricorso introduttivo e alla prova della sua tempestività; la ricorrente vi ha rinunciato con memoria illustrativa, sicché non vengono esaminati.

Il quarto motivo è invece fondato. L’art. 13 della legge n. 5/2014 della Regione Siciliana ha ridisegnato gli ambiti territoriali dei consorzi attraverso l’unificazione dei comprensori, istituendo due nuovi enti e accorpando a quello orientale i preesistenti consorzi, tra cui quello di Enna. Il regolamento di organizzazione del nuovo consorzio, all’art. 19, prevede che questo succeda senza soluzione di continuità ai consorzi accorpati nei rapporti attivi e passivi e che i piani, i ruoli e gli affidamenti restino vigenti sino a diversa determinazione degli organi del nuovo ente.

La Corte richiama la propria pronuncia n. 15351/2023, che, in altro contesto, ha escluso che l’accorpamento comporti la soppressione dei consorzi, osservando che l’assenza di una fase di liquidazione e la vigenza di un periodo transitorio li legittimavano a operare quali mandatari senza rappresentanza. Sulla stessa linea si pongono le ordinanze n. 6610 e 6611 del 2026, che hanno riconosciuto la perdurante legittimazione dei consorzi accorpati, e la pronuncia n. 22104/2025, relativa ai consorzi di sviluppo industriale della Calabria.

Il principio è che la lettera della norma non contempla un effetto estintivo contestuale all’istituzione del nuovo ente: la riunificazione è operazione che non postula l’immediata estinzione dell’ente accorpato, ma si realizza come epilogo del procedimento di riorganizzazione. Ne deriva che i consorzi accorpati permangono in vita e conservano il potere di emanare l’atto impositivo, indipendentemente dalla qualificazione come mandatari, che la Corte ritiene non necessaria. L’erronea enunciazione di agire come mandatario non incide sulla titolarità del potere e non ha ricadute sul rapporto tributario.

La sentenza è quindi cassata in relazione al quarto motivo, assorbito il quinto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *