Il ricavato della vendita immobiliare è reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. 2 n. 19516 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il limite di reddito per l’ammissione al beneficio di cui all’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo decreto, desumendosi che il presupposto sostanziale è il reddito effettivamente percepito nell’anno antecedente l’istanza, includendo anche i redditi non soggetti a imposizione o esenti, nonché le variazioni successive alla dichiarazione sino alla definizione del procedimento. Il concetto di reddito rilevante non coincide con quello del T.U.I.R., dovendosi apprezzare ogni entrata finanziaria utile a delineare le effettive possibilità economiche del richiedente. Ne consegue che il ricavato della vendita di un immobile a terzi costituisce risorsa componente il reddito. La censura che contesta tale qualificazione si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c.
Il Fatto
Un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a carico dell’Erario aveva promosso un giudizio civile, definito con sentenza del Tribunale di Nuoro. Rigettata l’istanza di liquidazione dei compensi del difensore, gli eredi dell’originario attore hanno proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo che il prezzo di vendita di un immobile a terzi, pari a € 15.000,00, dovesse rientrare nel reddito rilevante ai fini della verifica della soglia per la fruizione del beneficio. Avverso tale decisione inappellabile, uno solo degli eredi ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il proprio orientamento consolidato, valorizzando la ratio della disciplina speciale: la normativa sui limiti reddituali è ispirata alla tutela del non abbiente, al quale lo Stato garantisce l’effettivo esercizio del diritto di difesa. Ciò implica che, ai fini della verifica delle soglie, deve apprezzarsi ogni entrata finanziaria utile a delineare le effettive possibilità economiche del richiedente.
Il concetto di reddito cui fare riferimento non corrisponde a quello della disciplina tributaria, poiché la finalità è diversa. La Corte richiama i propri precedenti, tra cui Sez. 2, n. 15458 del 2020, e le pronunce della Corte costituzionale n. 382/1995 e n. 144/1992, che hanno precisato come nel reddito rientrino tutte le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga, senza che vi sia una corrispondenza biunivoca con il reddito dichiarato ai fini fiscali.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di considerare il ricavato della vendita come risorsa componente il reddito. Il ricavo costituisce, infatti, una disponibilità liquida che incrementa le capacità economiche dell’alienante, assumendo rilievo ai fini dell’accertamento della non abbenienza. Tale conclusione è supportata anche dalla giurisprudenza penale, che ha ricondotto il ricavato della vendita immobiliare al reddito rilevante anche per la configurabilità del reato di cui agli artt. 95 e 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002.
Il motivo di ricorso è stato pertanto rigettato. La Corte ha inoltre applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., atteso che la decisione era conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di somme in favore del controricorrente e della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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