Opposizione agli atti esecutivi: inammissibile il ricorso per carente esposizione dei fatti (Cass. civ. Sez. 3 n. 5275 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. se l’esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti di causa è lacunosa al punto da non consentire alla Corte di valutare la regolare integrazione del contraddittorio e l’ammissibilità delle censure. È altresì inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il motivo che non richiami adeguatamente il contenuto degli atti processuali su cui si fonda. In ogni caso, l’esecutato difetta di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. laddove proponga opposizione all’esecuzione deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati.
Il Fatto
Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso nei suoi confronti, la debitrice esecutata proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., contestando la regolarità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione che avevano fissato la vendita e disposto la liberazione dell’immobile pignorato. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza pubblicata nel 2023.
Avverso tale decisione la soccombente proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, lamentando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini del fabbricato, la nullità della consulenza tecnica per asserite violazioni dell’art. 567, terzo comma, c.p.c., nonché plurime irregolarità relative alla costituzione in giudizio di alcune parti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che l’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso risultava gravemente lacunosa: non erano indicati con chiarezza i creditori intervenuti, né l’esatta posizione processuale delle parti evocate nel giudizio di legittimità, né il contenuto del ricorso in opposizione. Tali carenze, già di per sé, sono state ritenute sufficienti a determinare l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non consentendo alla Corte di valutare la regolare integrazione del contraddittorio e la fondatezza delle censure.
La Corte ha comunque scrutinato i motivi proposti. In relazione al primo, volto a far valere un preteso litisconsorzio necessario con tutti i condomini, ha osservato che l’opposizione esecutiva che contesta l’idoneità dell’ordinanza di vendita a individuare il bene non richiede l’integrazione del contraddittorio di soggetti estranei. Ha inoltre escluso che la domanda potesse essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché le contestazioni attenevano alla regolarità degli atti esecutivi.
Quanto all’eventuale deduzione del difetto di proprietà dei beni staggiti, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui il debitore esecutato difetta di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con conseguente radicale inammissibilità dell’opposizione fondata su tale assunto. Ha infine escluso la configurabilità del litisconsorzio in mancanza di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta dai soggetti che vantavano diritti sui beni.
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per il mancato e adeguato richiamo del contenuto degli atti processuali su cui le censure si fondavano. La Corte ha precisato che la mancata dichiarazione di contumacia e la tardività della costituzione di alcune parti non hanno rilievo per lo svolgimento del processo, mentre la legittimazione processuale della società controricorrente era stata accertata dal giudice di merito con valutazione non sindacabile in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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