Avvocato stabilito e uso del titolo: legittimo il rigetto delle censure (Cass. civ. Sez. Un. n. 2068 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’avvocato stabilito che, nell’esercizio della professione, si qualifichi dinanzi all’autorità giudiziaria come “avvocato” senza specificare il proprio titolo professionale di origine e l’iscrizione presso l’organizzazione professionale o la giurisdizione dello Stato membro di ammissione viola gli artt. 7 e 8 del d. lgs. n. 96/2001, con conseguente responsabilità disciplinare ai sensi degli artt. 9 e 36, comma 1, del C.D.F. L’accertamento della condotta è fondato sulla mancata esplicitazione documentale della qualità professionale e non è escluso dalla buona fede, il cui difetto può essere desunto dalla omessa richiesta di correzione del verbale di udienza. In sede di legittimità, la parziale trascrizione dei capi di incolpazione nel corpo della decisione non integra violazione del contraddittorio né del diritto di difesa quando l’incolpato abbia avuto piena consapevolezza della contestazione e vi abbia replicato.
Il Fatto
Un professionista iscritto come avvocato stabilito in Spagna partecipava a un’udienza civile dinanzi al Tribunale di Rimini, qualificandosi nel verbale come “avvocato” senza indicare il proprio titolo di origine e l’iscrizione estera. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano definiva due procedimenti per condotte tenute tra il 2015 e il 2016; il C.D.D. di Bologna, dichiaratosi competente per un terzo procedimento relativo all’udienza del 6 giugno 2017, accertava l’illecito e irrogava la sospensione di due mesi dalla professione.
Il C.N.F., adito dal professionista, respingeva l’impugnazione con sentenza n. 18/2023, confermando la decisione bolognese quanto al procedimento n. 316/2018 e la declaratoria di incompetenza territoriale sui procedimenti affidati a Milano. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il C.N.F. deciso su condotte non integralmente trasfuse nei capi di incolpazione. Le Sezioni unite reputano la censura infondata: il vizio formale della parziale trascrizione non ha pregiudicato il contraddittorio, poiché il professionista ha avuto concreta consapevolezza della contestazione e ha controdedotto con apposita memoria.
Il secondo motivo prospetta la violazione del ne bis in idem ai sensi dell’art. 51, comma 2, della legge n. 247/2012, per identità degli illeciti contestati. La Corte rileva che il C.N.F. ha accertato la mancanza di contestualità temporale tra le condotte: i fatti milanesi risalgono al periodo 2 novembre 2015 – 8 febbraio 2016, quelli riminesi all’udienza del 6 giugno 2017. L’identità delle tipologie di condotta non basta, dunque, a integrare la dedotta violazione.
Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per la mancata audizione nei procedimenti conclusi con declaratoria di incompetenza. Il motivo è infondato: il vizio riguarda la parte della sentenza che conferma la incompetenza territoriale e avrebbe dovuto essere fatto valere dinanzi al C.D.D. dichiarato competente. La declaratoria, osserva la Corte, non ha precluso la difesa nel merito, ma ha assicurato il giudizio davanti al giudice naturale precostituito per legge.
Il quarto motivo contesta nel merito la configurazione dell’addebito per l’uso indebito del titolo di avvocato. Le Sezioni unite osservano che il ricorrente non contesta di essersi qualificato come avvocato senza ulteriore specificazione. Il testo combinato dei primi due commi dell’art. 7 del d. lgs. n. 96/2001 impone all’avvocato stabilito di fare uso del titolo professionale di origine in modo comprensibile, aggiungendo l’iscrizione presso l’organizzazione o la giurisdizione di ammissione. L’art. 8 richiede inoltre l’intesa con un professionista abilitato, risultante da scrittura privata autenticata o dichiarazione resa al giudice, obbligo parimenti non assolto.
Quanto alla buona fede, la Corte chiarisce che il riferimento all’eventuale errore di annotazione del verbalizzante costituisce argomento soltanto corroborativo dell’accertamento documentale. Il difetto di buona fede si desume dalla mancata richiesta di correzione, mai presentata. Il ricorso è quindi integralmente rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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