Notifica ad società estinta e ricorso del legale rappresentante privo di legittimazione (Cass. civ. Sez. V n. 5723 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario nei confronti di società di persone, ove la cancellazione dal registro delle imprese sia intervenuta prima della notificazione dell’atto impositivo, trova applicazione il regime antecedente alla novella di cui al d. lgs. n. 175/2014, con la conseguenza che il rapporto non si trasferisce ai soci secondo il meccanismo successorio. L’avviso notificato a un soggetto non più esistente è pertanto invalido, perché privo di un destinatario giuridicamente capace. Il ricorso proposto dal legale rappresentante di una società già estinta è inammissibile per difetto di legittimazione processuale, trattandosi di vizio rilevabile d’ufficio, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Il Fatto

Una società di persone ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi, oltre a IRAP, IVA e sanzioni. La società deduceva l’intervenuta estinzione per cancellazione dal Registro delle Imprese in epoca anteriore alla notificazione dell’atto impositivo.

La commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, rilevando che la cancellazione era avvenuta in data 18 luglio 2013, quindi prima della notifica dell’atto. La commissione tributaria regionale ha però accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che in caso di estinzione i rapporti proseguano in capo ai soci e che, non operando la novella del 2014, il legale rappresentante fosse ormai decaduto dalla carica per effetto della cancellazione, con conseguente inammissibilità del ricorso originario. I soci, già parti appellate, hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con gli artt. 75 e 110 cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che l’atto impositivo, in quanto notificato a società già estinta, era insuscettibile di consolidarsi e divenire inoppugnabile.

La Corte muove da un dato accertato in sede di merito, in conformità alle trascrizioni operate dagli stessi ricorrenti: l’avviso è stato notificato alla società e, per essa, al suo legale rappresentante dopo la cancellazione dal registro delle imprese, quando la società era ormai soggetto non più esistente. Non viene quindi in rilievo l’ipotesi della cancellazione intervenuta in corso di causa, con conseguente legittimazione dei soci alla prosecuzione del giudizio, bensì quella della cancellazione anteriore alla notificazione dell’atto.

Tale circostanza è ritenuta assorbente rispetto a un’ulteriore anomalia processuale, ossia l’evocazione in appello di una parte estranea al giudizio di primo grado. Accertato che il ricorso originario è stato proposto dalla società in persona del legale rappresentante di società già estinta, e non potendosi applicare la novella di cui al d. lgs. n. 175/2014, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta per difetto di legittimazione processuale del ricorrente. A sostegno la Corte richiama il precedente Cass., Sez. V, 2 aprile 2015, n. 6743.

La Corte rileva inoltre, in via autonoma, l’invalidità dell’atto impositivo originario, per essere stato notificato a soggetto inesistente, richiamando Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4536. Il difetto di legittimazione, di carattere officioso, travolge l’intero giudizio: le spese vengono pertanto integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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