Azienda ospedaliera sanzionabile per omessa regolarizzazione Iva (Cass. civ. Sez. V n. 20822 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le aziende ospedaliere non sono equiparabili all’amministrazione dello Stato e non beneficiano di alcuna immunità dalle sanzioni amministrative tributarie. Il trattamento agevolato già riconosciuto agli enti ospedalieri dall’art. 3 della legge n. 132 del 1968 deve ritenersi abolito per effetto dell’art. 42 del d.P.R. n. 601 del 1973 e della soppressione dei medesimi enti ad opera della legge n. 833 del 1978. L’esclusione dall’assoggettamento ad Iva, nel sistema dell’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, opera solo per gli enti che agiscono nell’esercizio di una pubblica autorità, non per quelli che operano secondo il regime degli operatori economici privati. Ne consegue che l’azienda ospedaliera, ove eroghi prestazioni dietro corrispettivo fuori dal perimetro delle operazioni esenti, è tenuta agli obblighi di regolarizzazione dell’imposta e, in caso di inadempimento, alle relative sanzioni, tra cui quella prevista dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Il Fatto

L’amministrazione finanziaria notificava a un’azienda ospedaliera un atto di contestazione con cui applicava la sanzione prevista per l’omessa regolarizzazione dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2005, su fatture ricevute per operazioni erroneamente ritenute esenti. Le operazioni riguardavano servizi di trasporto sanitario che l’ente riteneva compresi nell’ipotesi di esenzione prevista dall’art. 10, n. 15, del d.P.R. n. 633 del 1972.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso dell’azienda, fondato tanto sulla natura delle operazioni quanto sull’inapplicabilità delle sanzioni, stante la natura giuridica dell’ente e il finanziamento del patrimonio tramite il fondo sanitario nazionale. La Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l’appello dell’Agenzia: pur escludendo che le operazioni fossero esenti da Iva, riteneva le sanzioni inapplicabili perché l’azienda aveva operato in assolvimento dei propri compiti istituzionali, non come ente pubblico economico. L’Agenzia delle entrate ricorreva quindi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale: se l’ente possa ritenersi non sanzionabile o se l’immunità riconosciutagli dal giudice d’appello trovi effettiva copertura normativa. Preliminarmente, la sentenza conferma la correttezza della qualificazione delle operazioni, escludendo la riconducibilità alla fattispecie esente. Si trattava di fornitura di sole ambulanze, in sostanza un noleggio di mezzi con conducente, mentre da altri fornitori l’ente acquisiva il personale addetto. La parcellizzazione delle prestazioni impediva di ricondurre l’operazione nell’art. 10, n. 15, cit., norma di stretta interpretazione.

Passando al profilo sanzionatorio, la Corte rileva che le aziende ospedaliere non sono equiparabili all’amministrazione dello Stato. La legge n. 833 del 1978 ha soppresso gli enti ospedalieri e introdotto il servizio sanitario nazionale, mentre il d.lgs. n. 502 del 1992 ha dotato le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, con gestione informata al principio dell’autonomia economico-finanziaria.

La Corte esclude la sopravvivenza di ogni trattamento agevolato: l’art. 3 della legge n. 132 del 1968, che equiparava gli enti ospedalieri all’amministrazione dello Stato, è norma da considerarsi abolita. L’art. 42 del d.P.R. n. 601 del 1973 ha abrogato le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie che estendevano ad altri soggetti il trattamento previsto per lo Stato. Il richiamo al d.lgs. n. 179 del 2009 non ha rivitalizzato la norma, poiché la legge n. 246 del 2005 ha escluso la permanenza in vigore delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita e di quelle che avessero esaurito la loro funzione. La Corte richiama sul punto un proprio precedente.

Il ragionamento è confermato sotto ulteriore profilo dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2001, che esclude dall’applicazione della disciplina gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli enti pubblici non economici, individuando un unico comune denominatore nell’esercizio di un pubblico potere. Nella medesima direzione l’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che non considera attività commerciali le operazioni effettuate dagli enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità. L’elemento scriminante è dunque l’esercizio di una pubblica autorità, che non conforma l’operare dell’azienda ospedaliera.

La Corte richiama la giurisprudenza unionale sull’art. 4, par. 5, della Sesta direttiva, secondo cui le attività esercitate in veste di pubblica autorità sono solo quelle svolte nell’ambito del regime giuridico proprio degli enti pubblici, escluse quelle soggette al regime degli operatori privati, con ripristino della regola generale di imponibilità in caso di distorsioni della concorrenza. Il giudice d’appello ha quindi erroneamente riconosciuto l’immunità sanzionatoria. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, che dovrà accertare per quali operazioni l’azienda avrebbe dovuto regolarizzare l’Iva.

Nota della Redazione

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