Inammissibile il ricorso che chiede una rivisitazione del merito accertato (Cass. civ. Sez. I n. 14935 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che non aggredisce l’iter decisorio della sentenza impugnata, ma si limita a contrapporre una critica di merito, mirando a una inammissibile rivisitazione dell’accertamento in fatto riservato al giudice di merito. La Corte di cassazione è giudice del fatto processuale e il giudizio davanti ad essa non costituisce un terzo grado di merito. È parimenti inammissibile per difetto di specificità il motivo che non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento del pronunciamento impugnato. Le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, salvo che evidenzino un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non costituiscono un fatto del quale possa censurarsi l’omesso esame.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto agli acquirenti di due appartamenti un maggiore danno da deprezzamento per difformità edilizie, aveva ritenuto integrato il reato di truffa contrattuale e aveva affermato la responsabilità “personale” dell’amministratore della società venditrice ai sensi dell’art. 2395 cod. civ.
Avverso tale sentenza il ricorrente principale ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui gli intimati hanno replicato con ricorso incidentale. La questione centrale riguarda i limiti del sindacato di legittimità sul giudizio di fatto e sulla motivazione della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si lamentava la violazione dell’art. 640 cod. pen. in punto di presupposti oggettivi e soggettivi della truffa contrattuale, è inammissibile perché inteso a sindacare il giudizio di fatto espresso dal decidente di merito. La censura non aggredisce l’iter decisionale sviluppato a conforto del decisum, ma declina una critica di merito.
La Corte osserva che l’accertamento degli estremi costitutivi del reato compete al giudice di merito secondo il metro del proprio prudente apprezzamento. L’istanza mira così a una inammissibile rivisitazione di quel giudizio, che non può aver luogo in sede di legittimità, poiché la Corte di cassazione è solo giudice del fatto processuale.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2395 cod. civ., è inammissibile perché non si accorda con la ratio decidendi e difetta di specificità. La Corte d’appello ha fondato l’affermazione sulla accertata ricorrenza degli estremi della truffa contrattuale, con ciò ritenendo sussistente anche l’elemento soggettivo; il ricorrente, d’altro canto, ha agito nella veste di amministratore della società venditrice, di modo che il danno è direttamente riconducibile alla propria carica.
Il terzo motivo, con cui si lamentava l’omesso esame degli accertamenti del CTU in primo grado, è inammissibile per estraneità al parametro cassatorio. La Corte richiama il principio secondo cui le risultanze della consulenza tecnica non sono inquadrabili nella nozione di fatto storico, risolvendosi la critica in mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass., Sez. I, 16/03/2022, n. 8584). Il fatto preteso è inoltre privo di decisività (Cass. n. 976 del 2006).
Il ricorso principale è dunque inammissibile; di riflesso il ricorso incidentale è inefficace in quanto tardivo, essendo stato notificato oltre il termine dell’art. 325 cod. proc. civ., come dichiarato a mente dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 25889 del 2023). Le spese seguono la soccombenza e si dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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