Prova presuntiva del danno da incendio e obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 8189 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova presuntiva, il giudice di merito che intenda respingere la domanda deve esplicitare in modo chiaro il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del proprio convincimento, articolando la valutazione in due momenti: una analisi dei singoli elementi, per scartare quelli privi di rilevanza e conservare quelli dotati di positiva efficacia probatoria, e una valutazione complessiva delle emergenze isolate, per verificare se la loro combinazione fornisca la prova del fatto ignoto. È censurabile in cassazione la decisione che abbia pretercesso, senza darne adeguata ragione, uno o più fattori dotati di oggettiva portata indiziante. Perché l’apprezzamento sfugga al sindacato di legittimità occorre, infatti, che gli indizi siano considerati singolarmente e nella loro globalità, con motivazione adeguata sotto il profilo logico e giuridico.
Il Fatto
Una società titolare di uno stabilimento conveniva in giudizio il produttore di un elaboratore, chiedendo il risarcimento dei danni causati da un incendio innescato, secondo la prospettazione attorea, dall’esplosione di un computer alimentato da una batteria difettosa. Il Tribunale accertava la responsabilità della convenuta, ma rigettava la domanda per difetto di prova del quantum: mancava la dimostrazione che i beni asseritamente distrutti si trovassero nella sede aziendale al momento del sinistro.
La Corte d’appello confermava la decisione, valorizzando le conclusioni della consulenza contabile, ritenute «teoriche», e il raffronto tra la consistenza patrimoniale risultante dal bilancio e le rimanenze di magazzino, reputate non conciliabili con i danni allegati. Esclusa così la possibilità di liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., la società soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi; il produttore proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che la prova offerta dalla società attrice ha natura presuntiva. Da qui la ricostruzione del metodo che il giudice di merito deve seguire: selezione analitica degli indizi, scarto di quelli intrinsecamente irrilevanti e valutazione complessiva delle emergenze conservate, per accertarne la concordanza. Solo una motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico-giuridico sottrae tale apprezzamento al sindacato di legittimità, richiamando sul punto Cass. n. 22801 del 2014 e Cass. Sez. V n. 9108 del 2012.
Applicando tale griglia, i giudici di legittimità rilevano che la Corte territoriale, pur avendo ritenuto provata la responsabilità del produttore, ha negato la prova del danno sul presupposto che gli elementi offerti fossero mere supposizioni, non suffragate da riscontri univoci circa la presenza e la distruzione dei beni nell’incendio.
Il percorso argomentativo così costruito, tuttavia, ha completamente ignorato, senza esplicitare le ragioni della pretermissione, la valenza probatoria degli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti dai Vigili del Fuoco — il verbale e le fotografie dei locali danneggiati — e, soprattutto, la documentazione prodotta: le fatture di acquisto e i documenti di trasporto dei beni aziendali, nonché le fatture relative alla rimozione e smaltimento dei residui dell’incendio.
Tali elementi, in difetto di prove di segno contrario, lasciavano presumere che i beni acquistati fossero non solo strumentali all’attività d’impresa, ma si trovassero presso la sede anche al momento del sinistro, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit. Ne deriva che gli elementi utilizzati per respingere la domanda non sono sufficienti a smontare la prova presuntiva e che il percorso motivazionale presenta lacune idonee a vulnerare l’iter decisorio, imponendo un nuovo esame degli elementi probatori.
Il primo e il secondo motivo del ricorso principale sono dunque accolti nei limiti esposti, con assorbimento dei restanti motivi e di quelli del ricorso incidentale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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