Adesione di azienda speciale a società in house e controllo analogo congiunto (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 80 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azienda speciale costituita ai sensi dell’art. 114 del TUEL è ente strumentale dell’ente locale, ascrivibile al novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d. Lgs. n. 175/2016, e dunque legittimata a presentare istanza di scrutinio ai sensi dell’art. 5 TUSP. Poiché unico e pubblico è il soggetto costituente, essa è a capitale interamente pubblico e la sua adesione a una società in house non integra la partecipazione di capitali privati preclusa dall’art. 16 TUSP e dall’art. 12 della direttiva 2014/24/UE. La funzione esercitata dalla Sezione regionale di controllo, pur formalmente resa con parere, è sostanzialmente di controllo sulla conformità dell’atto deliberativo ai parametri di legge. Essa impone un sindacato effettivo, non una mera presa d’atto, e si estende al rispetto sostanziale del controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci, anche titolari di quote pulviscolari, e al loro continuo coordinamento parasociale.
Il Fatto
Un’azienda speciale costituita da un Comune ai sensi dell’art. 114 del TUEL ha deliberato di aderire in qualità di socio a una società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica, mediante acquisto di una quota del valore nominale di 1.000,00 euro. L’atto deliberativo è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d. Lgs. n. 175/2016, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della legge antitrust.
La società destinataria dell’investimento è una società in house delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, con compagine societaria composta da centinaia di enti pubblici, in continua crescita. La Sezione è dunque chiamata a verificare la conformità dell’atto deliberativo ai parametri di legge e, in via preliminare, l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio risolve anzitutto la questione della natura giuridica dell’ente istante. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sull’azienda speciale — ente dotato di personalità giuridica ma connotato da persistenti profili pubblicistici — la Sezione osserva che, qualunque sia l’opzione ricostruttiva, l’azienda è riconducibile alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), TUSP. L’istanza è pertanto ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo l’atto autorizzato dal Consiglio di amministrazione in coerenza con l’art. 7 del TUSP.
L’ammissibilità oggettiva è confermata: l’operazione concerne l’acquisto di una partecipazione in una società già costituita e la sottoscrizione della quota attribuisce la posizione di socio, criterio dirimente per il vaglio.
Nel merito, la Sezione esamina i cinque parametri di motivazione. Sotto il profilo tipologico, la partecipata è una società consortile per azioni e rientra nei tipi consentiti dall’art. 3 TUSP. Il vincolo di scopo e quello di attività risultano assolti. La Sezione si sofferma poi sul controllo analogo congiunto, esercitato tramite una Convenzione-quadro e un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento. Rileva un elemento distonico: lo statuto consente agli organi sociali di discostarsi dagli indirizzi dei soci con semplice motivazione, senza limitare tale facoltà alle decisioni non fondamentali, con possibile indebolimento del requisito elaborato dalla giurisprudenza europea a partire dalla sentenza Teckal.
Sul piano finanziario, il Collegio dà atto della natura consortile della società e della sostanziale copertura dei costi, segnalando l’incremento previsionale dell’indebitamento. Osserva inoltre che la motivazione dell’ente sui parametri di efficienza, efficacia ed economicità e sull’assenza di contrasto con la disciplina europea degli aiuti di Stato non è pienamente congruente. La Sezione ritiene comunque l’acquisizione conforme ai parametri di cui all’art. 5 del TUSP, anche alla luce dei comportamenti conformativi dell’ente.
Nota della Redazione
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