Controllo pubblico congiunto e limiti ai compensi nelle società partecipate (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 7 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo pubblico congiunto su una società partecipata da più amministrazioni sussiste quando la sommatoria dei voti spettanti ai soci pubblici in assemblea ordinaria raggiunge le soglie dell’art. 2359 c.c., senza che sia necessario un patto parasociale scritto o altro atto formale di coordinamento. Le fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP e all’art. 2359 c.c. che fanno capo a più amministrazioni si sommano, essendo la pubblica amministrazione intesa come soggetto unitario. A tale qualificazione consegue l’applicabilità delle disposizioni del TUSP, ivi compresi i limiti ai compensi degli amministratori e l’obbligo di contenimento dei costi di funzionamento. Il limite dell’80 per cento del costo sostenuto nel 2013, richiamato dall’art. 11, comma 7, del TUSP, ha carattere tassativo fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6.
Il Fatto
Il referto annuale ricostruisce l’attività di controllo esercitata dalla Sezione regionale nel corso del 2022 sui piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati dagli enti pubblici del territorio, ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. La relazione riepiloga le sette deliberazioni depositate nell’anno e le tematiche di maggiore criticità emerse nel confronto con gli enti soci.
Il documento si articola in tre parti: le questioni interpretative di rilievo, l’illustrazione delle singole pronunce e le risultanze del controllo sulle partecipazioni regionali svolto in occasione del giudizio di parificazione sul rendiconto regionale dell’esercizio 2021. Il referto non decide una singola controversia, ma compendia la linea interpretativa della Sezione.
La Motivazione della Corte
Sul tema centrale della qualificazione della società a controllo pubblico, la Sezione ricostruisce il quadro dell’art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP e dell’art. 2359 c.c., distinguendo controllo di diritto, di fatto ed esterno. Richiama l’orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, secondo cui la pubblica amministrazione che esercita il controllo va intesa come soggetto unitario, e le conclusioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo.
Il Collegio aderisce alla tesi sostanzialistica. Ove la compagine sia totalmente o quasi integralmente pubblica, il controllo congiunto può desumersi anche da comportamenti concludenti, a prescindere da norme statutarie o accordi formalizzati. A conforto richiama l’arresto del Consiglio di Stato sent. 3880/2023, che ha escluso la necessità di atti formali e ha valorizzato il principio di libertà delle forme, nonché il parere del Consiglio di Stato n. 1801/2014 sui comportamenti paralleli.
Sui compensi agli amministratori, la Sezione conferma la vigenza del regime transitorio dell’art. 11, comma 7, del TUSP, che rinvia all’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012: il costo annuale non può superare l’80 per cento di quello sostenuto nel 2013. Il limite è tassativo e opera fino all’emanazione del decreto ministeriale. Le voci assoggettate includono emolumenti fissi e variabili, gettoni e rimborsi forfetari a carattere retributivo. Ove il costo 2013 sia irrisorio, la Sezione ha reputato non irragionevole ancorare la riduzione a un’annualità diversa.
Sui vincoli di scopo e di attività ex art. 4 del TUSP, la Sezione ha rilevato violazioni laddove la partecipata non soddisfi le finalità istituzionali dell’ente. Quanto alle società di diritto singolare, la deroga dell’art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP presuppone norme specifiche applicabili a casi individuati e non esonera dagli obblighi di razionalizzazione ove compatibili.
Infine, il Collegio ha ritenuto che il mancato rispetto dei limiti ai compensi possa integrare la fattispecie dell’art. 20, comma 7, del TUSP, stante il mancato contenimento dei costi di funzionamento, con trasmissione degli atti alla Procura contabile. Ha inoltre censurato la mancata analisi dei costi di funzionamento e la paralisi assembleare derivante dal computo delle azioni proprie, richiamando Cass. civ. Sez. I sent. 23950/2018.
Nota della Redazione
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