Discarico del conto del cassiere sanitario e insussistenza di ostacoli (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 46 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato quando il giudice designato, con apposita relazione ex artt. 145 e 147 c.g.c., attesta che il conto è idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. Il Collegio non è tenuto a disporre una specifica revisione quando la rispondenza del conto alle indicazioni già impartite sia stata costantemente riscontrata e non emergano ragioni per dubitarne. L’assenza di condizioni ostative e la condivisione della prospettazione del relatore giustificano il discarico. Non è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’esercizio finanziario 2013. Il magistrato designato all’esame ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., proponendo il discarico.

Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore. La questione arriva davanti al Collegio per la decisione sul conto.

La Motivazione della Corte

Il giudice designato ha rappresentato che, con riferimento alla corretta ed esaustiva predisposizione dei conti giudiziali dei cassieri ed economi dei Comprensori sanitari, la Corte aveva già formulato, con pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni, in ossequio al principio secondo cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.

Con riguardo ai conti nuovamente depositati in esito a tali sentenze-ordinanze, l’attività di revisione via via intervenuta ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico.

Il relatore ha osservato che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025. Alla luce di tale decreto e della prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, l’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili mal si concilierebbe con la prosecuzione di siffatta analitica verifica.

Il giudice designato ha quindi ritenuto che non si rinvengano plausibili ragioni per non reputare che la medesima già accertata rispondenza alle ridette indicazioni connoti anche il conto in epigrafe, di talché non appariva necessario sottoporlo a specifica revisione al fine di pronunciare il discarico.

Il Collegio ha ritenuto condivisibile la prospettazione del giudice designato e relatore e ha affermato che non sussistono condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto. La decisione dispone pertanto il discarico dell’agente contabile relativamente al conto giudiziale in epigrafe, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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