Aziende speciali Camere di Commercio: rapporto di lavoro privatistico e usi aziendali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16804 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende speciali delle Camere di Commercio è regolato, per gli aspetti retributivi, unicamente da norme di diritto privato ed è sottratto all’ambito di applicazione del d.lgs. n. 165/2001, non intercorrendo con pubbliche amministrazioni. Ne consegue l’inapplicabilità delle disposizioni pubblicistiche di contenimento della spesa, tra cui l’art. 9 d.l. n. 78/2010 e l’art. 1, comma 557, legge n. 147/2013. La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro, che si traduca in un trattamento di maggior favore rispetto ai contratti individuali e collettivi, integra di per sé gli estremi dell’uso aziendale, il quale agisce sui singoli rapporti con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. La deroga in melius così realizzata è consentita dall’art. 2077 cod. civ., e le somme corrisposte non sono pertanto ripetibili ex art. 2033 cod. civ..
Il Fatto
Una società, azienda speciale di una Camera di Commercio, agisce in ripetizione nei confronti dei propri dipendenti per le somme erogate, fino a determinati anni, a titolo di buoni pasto e premio di produttività. La tesi attorea muove dalla natura pubblicistica della disciplina applicabile e dall’inefficacia degli accordi integrativi aziendali.
Il Tribunale rigetta la domanda; la Corte d’Appello conferma, sul presupposto che il rapporto abbia natura privatistica e che nulla escluda gli emolumenti, previsti dapprima da contrattazione aziendale e poi da uso aziendale. La società propone ricorso per cassazione con sei motivi; i lavoratori resistono con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’inquadramento della disciplina applicabile ai dipendenti dell’azienda speciale, profilo oggetto del sesto motivo. La soluzione è la natura privatistica del rapporto.
Il principio si fonda su un orientamento consolidato. Le aziende speciali delle Camere di Commercio, pur prive di personalità giuridica propria, costituiscono una struttura dotata di organizzazione autonoma, distinta da quella pubblicistica dell’ente di riferimento, con pieni poteri deliberativi, ampia libertà di azione, semplificazione procedurale, attenuazione dei controlli e quasi completa autonomia patrimoniale e contabile. Lo svolgimento dell’attività con modalità imprenditoriali ne determina l’equiparazione agli enti pubblici economici, con conseguente sottrazione del rapporto di lavoro all’ambito del d.lgs. n. 165/2001. La Corte richiama in proposito Cass. Sez. Un. n. 21503 del 2004, Cass. Sez. Un. n. 12907 del 2003, Cass. Sez. Un. n. 25207 del 2020, Cass. Sez. Lav. n. 28912 del 2023, Cass. n. 34619 del 2021 e Cass. n. 17601 del 2021.
Conseguenza diretta è l’inapplicabilità delle norme di contenimento invocate dalla parte: l’art. 9 d.l. n. 78/2010, dettato per le pubbliche amministrazioni, e l’art. 1, comma 557, legge n. 147/2013, che abilita misure di contenimento nella contrattazione di secondo livello. La Corte reputa altresì irrilevante il richiamo alla sentenza della Corte dei conti, operando un distinguishing rispetto al caso ivi esaminato, in cui mancava una regolamentazione contrattuale o deliberativa dell’ente.
Chiarito il regime applicabile, i restanti motivi sono trattati congiuntamente e rigettati. Il Collegio sottolinea che si tratta di ripetizione di somme erogate per anni, dapprima in forza di accordi aziendali e poi di usi aziendali, con piena consapevolezza e volontarietà del datore, e con reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai lavoratori, tradottosi in un trattamento di maggior favore rispetto al contratto collettivo e individuale.
Il diritto agli emolumenti poggia su tale prassi, non esclusa dalla contrattazione nazionale e attuata in deroga in melius consentita dall’art. 2077 cod. civ. La Corte richiama Cass. Sez. L n. 8342 del 2010 e Cass. Sez. L n. 3296 del 2016, secondo cui la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole integra di per sé l’uso aziendale. Questo, quale fonte sociale, agisce sui singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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