L’exceptio inadimpleti contractus sopravvive alla rinuncia al termine essenziale (Cass. civ. Sez. 2 n. 14353 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia, anche tacita, all’effetto risolutivo conseguente alla scadenza di un termine essenziale non comporta che il ritardo della controparte non possa più qualificarsi come inadempimento. Ne consegue che, pur non potendosi più domandare la risoluzione del contratto, la parte può comunque sollevare l’exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c., rifiutandosi di eseguire la propria prestazione, sempre che il giudice accerti la sussistenza dei relativi presupposti. Il debitore convenuto dal curatore fallimentare per il recupero di un credito contrattuale del fallito può proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa del diritto vantato, volta a paralizzare la domanda attorea, senza che operi il principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro ingiunse all’acquirente il pagamento di un acconto sul corrispettivo per l’acquisto di due unità immobiliari, dovuto entro i due mesi successivi all’inizio dei lavori di ultimazione del complesso edilizio. L’ingiunto propose opposizione, deducendo l’inadempimento della società venditrice per mancato rispetto del termine per l’inizio dei lavori e per mancata ultimazione degli stessi, e spiegò domanda riconvenzionale per l’esatto adempimento.
Dichiarato il fallimento della società creditrice e riassunto il giudizio dal curatore, il Tribunale respinse l’opposizione. La Corte d’appello, nel confermare la decisione, dichiarò inammissibile l’eccezione di estinzione per impossibilità sopravvenuta, in quanto sollevata per la prima volta in appello, e rigettò l’eccezione di inadempimento, ritenendo che il mancato rispetto del termine per l’inizio dei lavori non avesse natura essenziale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente richiamato il principio per cui, quando la curatela agisce per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il debitore può proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa del diritto vantato, in quanto volta a neutralizzare la domanda attorea. Ha quindi rilevato che l’eccezione di inadempimento era stata formulata fin dall’atto di citazione in opposizione, risultando quindi scrutinabile.
Quanto al merito, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto l’eccezione riferita alla sola prestazione di completamento dei lavori, non considerando che il ricorrente aveva contestato anche il mancato inizio delle opere nel termine contrattuale. La Corte territoriale aveva poi escluso la natura essenziale del termine, valorizzando la manifestazione di interesse del compratore alla conservazione del rapporto.
Su questo punto, la Cassazione ha precisato che la rinuncia all’effetto risolutivo non priva il ritardo della controparte della connotazione di inadempimento. La scadenza del termine, pur non legittimando più la risoluzione, consente comunque di ritenere la venditrice inadempiente e impone al giudice di verificare se ciò abiliti il compratore a rifiutare la propria controprestazione ai sensi dell’art. 1460 c.c.
La Corte ha pertanto accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché valuti il requisito di esigibilità del credito oggetto di ingiunzione alla luce dell’eccezione di inadempimento sollevata dal debitore.
Nota della Redazione
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