Associazione non riconosciuta e legittimazione degli associati uti singuli (Cass. civ. Sez. III n. 4138 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione di un atto negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 cod. civ. e segg. o per motivazione inadeguata. Per sottrarsi al sindacato di legittimità l’interpretazione data dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili. Nelle associazioni non riconosciute la fonte primaria dell’ordinamento interno è rinvenibile negli accordi degli associati, ai quali è rimessa anche l’individuazione delle persone legittimate a stare in giudizio. La clausola che prevede che l’associazione agisca “in nome e per conto degli associati” non implica che essa concluda il contratto quale mandataria di ciascun singolo associato, titolare di un’autonoma posizione soggettiva, giacché gli organi dell’ente agiscono per immedesimazione organica e non in forza di un rapporto di rappresentanza volontaria.

Il Fatto

Nel 2005 l’Assoesercenti di Marcianise e la società Interporto Sud Europa sottoscrivevano un accordo transattivo, volto a definire un giudizio pendente e a mitigare gli effetti dell’apertura di un centro commerciale. L’accordo conteneva clausole dirette a favorire l’ingresso dei soci dell’associazione nella nuova struttura commerciale. La società ometteva di consegnare la planimetria delle aree individuate, il piano delle attività e la copia dei contratti e del piano commerciale.

Alcuni associati agivano in via monitoria dinnanzi al Tribunale di Napoli per ottenere il pagamento della penale stabilita nell’accordo, deducendo che il comportamento omissivo aveva impedito loro di occupare gli spazi riservati e di esercitare il diritto di prelazione. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, accogliendo l’appello incidentale, la riformava integralmente, rilevando il difetto di titolarità attiva del diritto azionato dai singoli associati. Da qui i ricorsi per cassazione, principale e incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi dei due ricorsi, entrambi incentrati sulla violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e li giudica infondati.

Quanto alla censura fondata sull’art. 116 cod. proc. civ., la Corte richiama il proprio insegnamento secondo cui la violazione di tale norma sussiste solo se il giudice abbia attribuito a una risultanza probatoria un valore diverso da quello del suo prudente apprezzamento, o abbia dichiarato di valutarla liberamente quando invece era soggetta a una regola legale. Se invece si deduce il cattivo esercizio del potere di apprezzamento, la censura è ammissibile solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione, così come individuati dalle Sezioni Unite. Nel caso di specie le critiche si risolvono in una contestazione della valutazione delle risultanze processuali, diretta a sollecitare un nuovo accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità.

Sul secondo fronte, la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Per dedurre la violazione dei canoni ermeneutici non basta indicare le norme asseritamente violate, ma occorre precisare in qual modo il giudice se ne sia discostato. È inammissibile il motivo che, formalmente fondato sulla violazione delle norme ermeneutiche, si risolva nella proposta di una lettura diversa.

Nel merito, la Corte ritiene corretto il percorso della corte territoriale, che ha applicato l’art. 36 cod. civ. agli accordi tra associati. Da tali accordi deriva la fonte primaria dell’ordinamento interno e la stessa individuazione dei soggetti legittimati a stare in giudizio per conto dell’associazione non riconosciuta, che costituisce un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici. La clausola che prevede che l’associazione agisca anche “in nome e per conto degli associati” non va letta come conclusione del contratto in qualità di mandataria di ciascun socio, titolare di una autonoma posizione soggettiva: gli organi dell’ente agiscono per immedesimazione organica, non in virtù di una rappresentanza volontaria.

Ne consegue che la società non ha assunto alcun obbligo verso gli associati uti singuli e non è tenuta a risarcire loro il danno derivante dall’eventuale inadempimento agli obblighi scaturenti dalla transazione, assunti esclusivamente verso l’associazione. I ricorsi, principale e incidentale, sono pertanto rigettati; le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra i ricorrenti e poste a carico degli stessi in favore della controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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