Correzione dell’errore materiale d’ufficio e in ogni tempo nella sentenza della Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 1528 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La correzione della sentenza o dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è ammessa anche su rilievo d’ufficio e in qualsiasi tempo, restando irrilevante la mancata notificazione del ricorso ad istanza della parte interessata. L’errore materiale è configurabile quando sussiste un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo. Non integra errore materiale il vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, che non può essere emendato attraverso un’inammissibile attività di specificazione o interpretazione della sentenza di legittimità. Il procedimento di correzione, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., non dà luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Corte suprema di cassazione, con sentenza n. 18014/2023 del 23.06.2023, aveva accolto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1290/2018, cassando il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte soccombente al rimborso delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale, con atto non notificato alla parte intimata, deducendo che nel dispositivo era stata erroneamente indicata la condanna della “parte contro ricorrente” in luogo della “parte controricorrente” al rimborso delle spese in favore della controparte. La questione giunge alla Corte per la verifica della sussistenza dei presupposti della correzione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della mancata notificazione del ricorso alla parte intimata. Rileva che tale omissione non preclude la correzione della sentenza o dell’ordinanza pronunciata dalla Cassazione, ammessa anche su rilievo d’ufficio e in qualsiasi tempo. Il procedimento non è quindi condizionato all’iniziativa formale della parte né alla regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica.

Nel merito, il giudice di legittimità verifica la natura del vizio dedotto. L’errore materiale ricorre quando vi è difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, difetto rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento. Esso è correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., poiché non incide sulla sostanza della decisione.

La Corte distingue nettamente questa ipotesi dal vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione. Solo il primo integra l’errore emendabile; il secondo non può essere corretto, perché la correzione si tradurrebbe in un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità, alterando il contenuto del giudizio.

Accertata la riconducibilità del caso alla fattispecie dell’errore materiale, la Corte dispone la sostituzione, nel dispositivo, della frase erronea con quella esatta. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, e la parte intimata non si è costituita per resistere all’istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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