Ricorso improcedibile se manca la copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 14266 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non deposita, insieme al ricorso, la copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, adempimento richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. Tale sanzione processuale è funzionale a consentire alla Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione e il passaggio in giudicato della decisione di merito. La mancata osservanza di un adempimento preliminare, non oneroso né complesso, non lede il diritto di difesa e il giusto processo, risultando compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU. La declaratoria di improcedibilità del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale proposto in via condizionata.

Il Fatto

Un risparmiatore, dopo aver ottenuto in primo grado la condanna di una compagnia assicurativa al risarcimento dei danni per la falsità del prospetto informativo e dei bilanci di una società quotata, ha visto respingere le proprie domande in sede di appello. La Corte di appello ha escluso sia la prova dei dati falsi sia l’incidenza degli stessi sulle scelte di investimento, valorizzando anche la presenza di segnali di allarme sulla situazione patrimoniale della società. Il risparmiatore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La questione decisiva non ha riguardato il merito del risarcimento, ma un profilo processuale preliminare: il rispetto degli adempimenti richiesti per l’ammissibilità del ricorso in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che non vi è prova del deposito, da parte del ricorrente, della copia della sentenza impugnata munita della relativa notificazione. L’adempimento è richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. La circostanza che il ricorrente abbia allegato di aver effettuato la notifica non è sufficiente, né la relazione di notifica risulta comunque nella disponibilità del giudice.

La Corte ha poi verificato che la notifica del ricorso non rispetta la c.d. prova di resistenza: rispetto alla data di pubblicazione della sentenza, il ricorso risulta notificato oltre il termine di sessanta giorni. Ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, non essendo consentito alla Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9005 del 2009.

La Corte ha escluso che tale sanzione contrasti con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU. Viene in rilievo la mancata osservanza di un adempimento preliminare, non oneroso né complesso, che non mette in discussione il diritto di difesa e il giusto processo. L’adempimento è finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia, come affermato da Cass. n. 19475 del 2024.

Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso principale è seguito l’assorbimento del ricorso incidentale, proposto solo in via condizionata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale, con liquidazione in dispositivo; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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