Azione negatoria: la prova della proprietà è requisito di legittimazione (Cass. civ. Sez. II n. 3988 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione negatoria prevista dall’art. 949 c.c. è azione reale posta a tutela della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sul bene. La titolarità del bene costituisce requisito di legittimazione attiva: chi agisce per far accertare l’inesistenza del diritto altrui su un fondo del quale assume di essere proprietario deve provare di possederlo in forza di un valido titolo. La mera contestazione del diritto vantato dal convenuto, o l’asserita assenza di prova di quel diritto, non determina automaticamente la dimostrazione del diritto del convenuto attore. La censura che non colpisca la ratio decidendi, incentrata sulla carenza di legittimazione attiva, è inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in giudizio con azione negatoria ex art. 949 c.c. per far accertare che l’Agenzia del Demanio non aveva titolo per affermare la natura demaniale — segnatamente demanio marittimo — del suolo su cui insiste un edificio in cui lo stesso ricorrente esercita un’attività di ristorazione. L’Agenzia, dal canto suo, insisteva per il pagamento di un’indennità di occupazione illegittima.
Il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza del diritto reale di proprietà in capo al ricorrente; la Corte di Appello di Napoli ha confermato, rilevando il difetto di legittimazione attiva e l’assenza di prova del titolo. Il ricorrente ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la funzione dell’azione negatoria: si tratta di azione reale volta a tutelare la proprietà, o i diritti di enfiteusi e usufrutto, su un determinato bene, contro l’altrui pretesa di esercitare un diritto reale sul medesimo bene o contro le turbative con cui quella pretesa si estrinsechi.
Da questa qualificazione discende la regola processuale decisiva. La titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva, sicché la parte che agisce per far accertare l’inesistenza dell’altrui diritto su un fondo del quale affermi di essere proprietaria ha l’onere di dimostrare di possederlo in forza di un valido titolo. La Corte d’appello aveva rilevato che il ricorrente non aveva provato di essere proprietario del suolo, e che la carenza di prova del titolo era stata dichiarata già dal giudice di primo grado, senza censura sul punto.
L’affermazione del ricorrente di avere ampiamente dimostrato la propria qualità di proprietario è qualificata come apodittica e non integra un motivo ammissibile di censura. La doglianza secondo cui la Corte d’appello non avrebbe rilevato la mancata prova, da parte dell’Agenzia, della natura demaniale dell’area è inammissibile per difetto di interesse, non cogliendo la ratio decidendi, incentrata sulla carenza di legittimazione attiva.
Una volta riscontrata tale carenza, il giudice d’appello non aveva ragione di verificare se l’Agenzia avesse o meno titolo per vantare diritti sul suolo. La Corte respinge anche l’assunto implicito del ricorrente, viziato da un salto logico, secondo cui il proprio diritto risulterebbe dimostrato dalla contestazione mossa al diritto altrui o dall’assenza di prova di quel diritto.
Le medesime ragioni valgono per il secondo, il terzo e il quarto motivo, che — pur veicolando censure di violazione degli artt. 822 e ss. c.c. e 28 e ss. cod. nav., di omesso esame di fatto decisivo e di violazione dell’art. 654 cod. proc. pen. — non attengono alla prova del titolo fondante la proprietà e risultano perciò inammissibili. Il ricorso è dichiarato tale, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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