Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio con compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3987 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, non opposta dalla controricorrente, determina l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcun esame dei motivi proposti. La declaratoria di estinzione consegue automaticamente alla rinuncia ritualmente depositata, restando il giudice vincolato a prenderne atto. Quanto alle spese, la compensazione può essere disposta in presenza di giustificati motivi, ravvisabili nella peculiarità della materia trattata e nel comportamento processuale della parte controricorrente, che non ha formulato osservazioni in ordine alla rinuncia. Il principio opera sul piano meramente processuale e non investe il merito del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dopo che l’Inps, all’esito di un accertamento ispettivo, ne aveva disposto la cancellazione sul rilievo che l’attività prestata non avesse carattere subordinato. L’attività era svolta presso una cooperativa della quale il ricorrente era socio fondatore, con altri soggetti legati da vincoli familiari in posizioni di rilievo societario. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Lecce aveva confermato la pronuncia, ritenendo non provata la subordinazione e qualificando la prestazione come resa in un quadro di collaborazione familiare. Proposto ricorso per cassazione con tre motivi, il ricorrente ha successivamente depositato atto di rinuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente dopo la notifica del controricorso da parte dell’Istituto previdenziale. La sequenza processuale è lineare: proposto il ricorso, resistito l’Istituto, sopravviene la rinuncia, che priva di oggetto l’impugnazione.

In presenza di una rinuncia ritualmente depositata e non opposta dalla controricorrente, il collegio dichiara estinto il giudizio. La pronuncia non implica alcun sindacato sui tre motivi formulati, né conferma o riforma la decisione di appello sul merito del rapporto.

Sul governo delle spese il collegio applica il criterio della compensazione integrale. La scelta è motivata dalla peculiarità della materia trattata e dal rilievo che l’Inps nulla ha osservato in ordine alla rinuncia, non contrastandola e non coltivando pretese restitutorie. La compensazione rappresenta quindi l’esito coerente dell’assetto processuale determinatosi tra le parti.

Ne discende la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, con spese compensate tra le parti e ordinanza depositata in camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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