Ricorso per omesso esame inammissibile nel caso di doppia conforme (Cass. civ. Sez. II n. 7621 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. L’onere di allegazione e dimostrazione grava sulla parte ricorrente, che deve evidenziare il diverso percorso argomentativo dei due giudici di merito.
Il Fatto
Con atto di citazione notificato nel 2007 l’attrice evocava in giudizio la convenuta davanti al Tribunale di Salerno, chiedendo l’accertamento del confine tra le proprietà, la condanna della controparte a restituire una porzione occupata senza titolo e a demolire le opere erette, nonché l’accertamento del proprio diritto a realizzare un muro di cinta in corrispondenza del confine.
La convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione dell’area occupata. Il Tribunale accoglieva parzialmente entrambe le domande, regolando il confine, ordinando la restituzione e la demolizione di una porzione di area, ma riconoscendo al contempo l’usucapione in favore della convenuta su altra porzione. La Corte d’Appello di Salerno rigettava il gravame e confermava la decisione. La parte soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato l’esistenza di un muro divisorio tra le due proprietà, accogliendo erroneamente in parte la domanda attrice e riconoscendo l’usucapione solo per una porzione dell’area controversa.
La Corte di legittimità ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che nella specie ricorre un’ipotesi di doppia conforme. In tale evenienza, il vizio di omesso esame non è utilmente deducibile ove il ricorrente non assolva il relativo onere di specificazione.
Sul punto la Corte ha dato continuità al principio secondo cui, nel caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Sono richiamati Sez. III n. 5947 del 2023, Sez. I n. 26774 del 2016 e Sez. II n. 5528 del 2014.
La Corte ha inoltre osservato che l’omesso esame denunciato neppure sussiste, poiché la stessa ricorrente dà atto che l’esistenza del muro, risalente agli anni settanta, è stata espressamente considerata dal giudice di merito nella motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in dispositivo, e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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