Inammissibile il motivo che censura una sola delle rationes decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3989 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di sentenza fondata su una doppia ratio decidendi, l’infondatezza o l’inammissibilità del motivo che investe una delle argomentazioni rende inammissibile per difetto di interesse il motivo che censura l’altra, poiché, anche ove fondato, non potrebbe condurre alla cassazione della pronuncia, che resterebbe ferma sulla base della ratio ritenuta corretta. Il ricorso per cassazione che deduca la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame di domande ed eccezioni deve riportarne puntualmente i termini esatti e non generici, non essendo sufficiente il riassunto del loro contenuto, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza.

Il Fatto

La controversia ha a oggetto il riconoscimento della piccola colonia per l’anno 2013. Il ricorrente e un altro soggetto avevano convenuto l’Inps davanti al giudice del lavoro, ottenendo in primo grado una pronuncia favorevole.

In riforma della decisione, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato la domanda. Ha ritenuto che la prova del contratto di piccola colonia incombesse alle parti private e che l’istruttoria orale non avesse dimostrato gli elementi costitutivi del contratto: i testi non avevano saputo riferire per quante giornate fosse svolta l’attività lavorativa, né come fossero ripartite le spese e a quanto ammontassero. Ha inoltre escluso il requisito della insufficiente redditività dell’unità produttiva, da rapportare al complesso dei fondi del concedente e non a un singolo fondo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; l’Inps ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 437 cod. proc. civ., assumendo l’omesso esame di eccezioni svolte in secondo grado. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara inammissibili per difetto di autosufficienza: essi invocano eccezioni asseritamente avanzate con la memoria di costituzione in appello, ma non ne riportano in modo specifico il contenuto, così da non dar conto della loro effettiva proposizione.

Il collegio richiama il costante orientamento secondo cui il ricorso per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. esige, ai fini dell’ammissibilità, che le domande e le eccezioni asseritamente non esaminate siano riportate nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto, richiamando Cass. n. 6361 del 2007 e Cass. n. 28072 del 2021.

Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente per la loro interdipendenza, investono la doppia ratio decidendi della sentenza impugnata. Da un lato, la Corte d’appello ha escluso la prova in fatto del contratto di piccola colonia; dall’altro ha respinto la domanda in diritto, per difetto del requisito di insufficiente redditività dell’unità produttiva, da rapportare al complesso dei fondi del concedente.

Il quarto motivo, che censura la prima ratio assumendo l’acquiescenza dell’Inps alla valutazione probatoria di primo grado, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non indicando specificamente il contenuto dell’atto d’appello da cui emergerebbe l’acquiescenza. La Corte osserva che la sentenza d’appello dà invece atto che l’appellante si era doluto dell’insufficienza probatoria non correttamente valutata dal primo giudice.

Da ciò discende l’inammissibilità per difetto di interesse del quinto motivo, che censura la seconda ratio sotto il profilo della violazione dell’art. 31 della legge n. 203/1982: anche ove fondato, non potrebbe condurre alla cassazione, restando ferma la ratio ritenuta corretta, secondo il principio di Cass. n. 12372 del 2006. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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