Ricorso contro statuizione di merito inesistente è inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 27472 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che impugni una statuizione di merito inesistente è inammissibile. Quando la Corte d’appello abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale e sia rimasta da decidere solo la statuizione sulle spese, il giudice applica il criterio della soccombenza virtuale. Il ricorrente che, invece di censurare tale unica pronuncia, riproponga le conclusioni di merito già rassegnate in appello, non investe alcuna decisione effettivamente resa. L’inammissibilità consegue all’inadeguato inquadramento del contenuto della statuizione impugnata, non alla fondatezza delle doglianze.
Il Fatto
La banca convenuta era stata chiamata in giudizio da un investitore per l’inadeguatezza di operazioni su derivati conclusi con una società. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione dei contratti per inadempimento della banca, respingendo la domanda di manleva dalla stessa proposta nei confronti della società emittente e riservando a separato giudizio la determinazione dei danni.
In appello, intervenuta una transazione tra la banca e l’investitore, la Corte territoriale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere su tale rapporto. Quanto alla manleva, ha qualificato la relativa domanda come formulata solo per l’ipotesi di conferma della condanna risarcitoria; venuto meno quel presupposto, il residuo oggetto del gravame era unicamente la condanna alle spese, da definire secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Corte ha quindi ritenuto prescritto il diritto fatto valere con la manleva.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., censurando la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di manleva. Ha sostenuto che il dies a quo andrebbe individuato nel momento del prodursi del danno, riconducibile alla conclusione della transazione o al provvedimento sanzionatorio dell’autorità di vigilanza.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte d’appello aveva enunciato una premessa precisa: la domanda di manleva era stata proposta dalla banca solo per l’eventualità della propria condanna risarcitoria.
Essendo cessata la materia del contendere sulla domanda principale, è venuto meno il presupposto della manleva, dipendente dalla prima. L’unico oggetto residuo del giudizio di appello era il gravame avverso la condanna alle spese di primo grado, da valutare con il criterio della soccombenza virtuale.
Queste premesse e conclusioni non sono state censurate dalla ricorrente, che ha riproposto le tesi di merito già svolte in appello. Ne è derivato un inadeguato inquadramento della statuizione impugnata: l’intero ricorso è costruito su una domanda sulla quale la Corte d’appello non ha statuito, mentre resta incontestata l’unica pronuncia effettivamente resa, quella sulle spese.
Il ricorso impugna dunque una statuizione di merito inesistente, con conseguente inammissibilità. Da questa discende la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in dispositivo, e l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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