Cittadinanza: il diniego fondato solo su notizie di reato non verificate è illegittimo per difetto di istruttoria (TAR Lazio n. 11324 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992 costituisce atto di alta amministrazione, rimesso alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo nei ristretti limiti del controllo estrinseco e formale. Il provvedimento di diniego deve essere sorretto da un’istruttoria completa ed aggiornata e da una motivazione non stereotipata, proporzionata allo stadio del procedimento penale e alla natura dei fatti considerati. La mera esistenza di notizie di reato, non contestualizzate né verificate alla luce degli sviluppi procedimentali — quali l’archiviazione o la mancata instaurazione di procedimenti penali — è inidonea a fondare un giudizio di inaffidabilità del richiedente e determina l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata nel 2017 e, successivamente, il diniego espresso adottato nel 2022. Il provvedimento negativo si fondava su due notizie di reato: la prima del 2010, per maltrattamenti in famiglia e altri reati, mai sfociata in procedimento penale e risalente a una denuncia dell’ex moglie; la seconda del 2017, per minaccia e molestie, poi conclusasi con decreto di archiviazione del GIP emesso nel 2020, in data anteriore al diniego e non menzionato nella motivazione. Motivi aggiunti venivano proposti avverso il provvedimento espresso, deducendosi violazione di legge ed eccesso di potere per vizio di motivazione e difetto d’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’adozione del diniego espresso, e passa all’esame dei motivi aggiunti. Rigetta la censura relativa all’omesso preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, ritenendo legittima la comunicazione effettuata esclusivamente tramite il portale CIVES, in conformità alla circolare ministeriale e ai principi di semplificazione e partecipazione.
Nel merito, la sentenza ricostruisce i tratti essenziali del potere di concessione della cittadinanza quale atto di alta amministrazione, connotato da ampia discrezionalità e sindacabile solo sotto il profilo dell’istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione. L’onere motivazionale del diniego deve correlarsi allo stadio del procedimento penale e alla natura dei fatti: minore in caso di sentenza passata in giudicato, più intenso in presenza di mere notizie di reato o denunce.
Applicando questi criteri, il Tribunale rileva che l’Amministrazione ha fondato il diniego sulle due notizie di reato senza svolgere adeguati approfondimenti istruttori. Quanto alla prima, la documentazione prodotta dimostra che la denuncia del 2010 — presentata dalla ex moglie, poi dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale — non ha determinato l’instaurazione di alcun procedimento penale; quanto alla seconda, risulta intervenuta l’archiviazione del GIP nel 2020, ignorata dal provvedimento impugnato. La mancata considerazione di tali elementi integra un rilevante deficit istruttorio e rende la motivazione inidonea a sorreggere il giudizio negativo di affidabilità del richiedente.
Pur ribadendosi l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto all’accertamento penale, il provvedimento impugnato è annullato per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, con obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva del richiedente alla luce di tutti gli elementi del caso concreto. Le spese sono integralmente compensate per la controvertibilità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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