Cittadinanza e condanne del coniuge convivente (TAR Lazio n. 9278 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cittadinanza per naturalizzazione, la valutazione circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale deve estendersi anche ai componenti del nucleo familiare convivente. I precedenti penali del coniuge convivente, maturati nel c.d. “periodo di osservazione” che coincide con il decennio ante-domanda, possono essere legittimamente posti a fondamento del diniego, in quanto espressione del livello di integrazione dell’intero nucleo familiare. La rilevanza attribuita al legame affettivo stabile non viola il principio della personalità della responsabilità penale, trattandosi di valutazione amministrativa prognostica circa l’ottimale inserimento del richiedente nella comunità nazionale.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, presentava in data 8 novembre 2021 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con decreto del 28 febbraio 2025, il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza, ritenendo non sussistente la coincidenza tra interesse pubblico e interesse della richiedente alla concessione dello status civitatis. A fondamento del diniego, l’Amministrazione poneva gli elementi di controindicazione emersi a carico del coniuge della ricorrente, risultato gravato da precedenti penali: una condanna del 2017 per lottizzazione abusiva ex art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e una condanna del 2012, irrevocabile nel 2013, per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, ex artt. 474 e 648 cod. pen.

Avverso il diniego la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, lamentando la violazione dell’art. 27 Cost. per la natura personale della responsabilità penale, l’erronea valutazione dei fatti e il difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando la propria condotta incensurata e la stabile integrazione sociale ed economica del nucleo familiare. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, reputando il provvedimento impugnato supportato da adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce espressione di un giudizio di opportunità discrezionale dell’Amministrazione, finalizzato a valutare le prospettive di ottimale inserimento del richiedente nella comunità nazionale, giudizio che correttamente si estende anche ai componenti del nucleo familiare convivente. Il legame di parentela stabile e il rapporto affettivo sono suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare comportamenti non aderenti ai valori della Repubblica.

La giurisprudenza richiamata dal Collegio conferma che la convivenza e lo stretto grado di parentela costituiscono elementi significativi della sicura influenza esercitata dal familiare che abbia commesso reati. Le condotte penalmente rilevanti del coniuge convivente, temporalmente collocabili nel decennio ante-domanda, sono state legittimamente ponderate ai fini della valutazione dell’integrazione del nucleo familiare, senza che ciò comporti violazione del principio della personalità della responsabilità penale, atteso che gli effetti del diniego restano limitati al piano amministrativo.

Il Collegio ha inoltre valorizzato il pericolo di danno per la comunità nazionale derivante dall’applicazione dei benefici previsti dall’ordinamento a favore dei familiari del cittadino: il coniuge del nuovo cittadino diviene, infatti, inespellibile e soggetto al più favorevole regime giuridico previsto per la richiesta di cittadinanza iure matrimonii, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c), e 30, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998. La stabile integrazione sociale ed economica della richiedente è stata infine considerata condizione ordinaria e prerequisito necessario per la concessione, non già elemento integrativo di meriti speciali, atteso che il riconoscimento della cittadinanza, irrevocabile salvi i casi di revoca, presuppone che nessuna ombra di inaffidabilità sussista circa la piena adesione ai valori costituzionali.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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