Azione pauliana: ipoteca e rinuncia all’esecuzione non escludono il pregiudizio (Cass. civ. Sez. III n. 2018 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, la presenza di ipoteche iscritte sul bene trasferito con l’atto impugnato non esclude di per sé il pregiudizio per il creditore chirografario, poiché le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera del debitore o di terzi. La rinuncia all’esecuzione da parte del creditore ipotecario non equivale ad atto di quietanza e non estingue il debito garantito, che permane in capo al nuovo titolare del credito. Ne consegue che sussistono i presupposti dell’actio pauliana e che la relativa censura, ove non rispetti le condizioni elaborate dalla giurisprudenza, è inammissibile.
Il Fatto
Uno studio associato, creditore di una società fallita, convenne in giudizio il fideiussore della stessa e la persona che aveva acquistato da lui la nuda proprietà di alcuni immobili. Il creditore chiese dichiararsi l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di compravendita, prospettando che il corrispettivo era costituito dall’accollo di rate di mutuo gravanti sugli immobili. Nel giudizio intervenne un altro creditore, una banca, chiedendo la declaratoria di inefficacia anche nei propri confronti.
Il Tribunale accolse le domande, ritenendo esistente il credito e ravvisando il pregiudizio nella cessione della nuda proprietà con conservazione del diritto di abitazione. La Corte d’Appello rigettò l’appello del fideiussore, che aveva invocato l’estinzione del debito verso altri istituti bancari. Il ricorso per cassazione è fondato su due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2901 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte di merito avrebbe omesso di considerare l’estinzione della procedura esecutiva, seguita alla rinuncia della cessionaria del credito ipotecario. Da ciò avrebbe dovuto desumersi il venir meno dell’eventus damni.
La censura è infondata. Il creditore ipotecario ha semplicemente ceduto il proprio credito, garantito da ipoteca, e la cessionaria ha depositato atto di rinuncia all’esecuzione. La Corte chiarisce che tale rinuncia è cosa ben diversa da un atto di quietanza: rinunciare all’esecuzione non equivale ad aver ricevuto il saldo del credito. Il debito verso la cessionaria è pertanto tuttora in essere, come permane la garanzia ipotecaria che lo assisteva. Il debitore ha soltanto cambiato creditore, senza estinguere alcunché.
Neppure sussiste la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il ricorrente non rispetta le condizioni poste dalla giurisprudenza di legittimità. Richiamando Sezioni Unite n. 20867 del 2020, la Corte ricorda che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi. È invece inammissibile la doglianza che contesti la mera attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.
Quanto alla prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del creditore chirografario, la corte di merito ne ha tratto argomento per ammettere l’azione, valorizzando l’incertezza delle vicende ipotecarie. Il secondo motivo, relativo alla condanna alle spese, è inammissibile: non contiene una compiuta censura alla sentenza impugnata ed è qualificabile come “non motivo”, sanzionato dall’art. 366, n. 4, c.p.c. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.