Onere della prova dell’attività agrituristica e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 2016 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI relativa a un’azienda agrituristica, grava sul contribuente l’onere di provare che l’utilizzazione dell’azienda ai fini di agriturismo è caratterizzata da un rapporto di complementarietà rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale. Il vizio di motivazione apparente è ravvisabile solo quando la motivazione, pur materialmente esistente, non attinga il minimo costituzionale, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio. Nel nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è più configurabile il vizio di motivazione contraddittoria, neppure se denunciato ai sensi del n. 4 del medesimo articolo. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile in cassazione solo entro i limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non potendosi tradurre in una rivalutazione del merito.
Il Fatto
Il Comune di Napoli emetteva un avviso di accertamento determinando la TARI per l’anno 2018 in relazione all’attività agrituristica svolta da una contribuente. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale rigettava poi l’appello della contribuente, ritenendo non provato il presupposto del rapporto di complementarietà dell’attività agrituristica rispetto all’attività agricola, che deve restare principale.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la mancanza del minimo costituzionale della motivazione e la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per l’omessa considerazione dei documenti prodotti, dai quali sarebbe emersa la qualifica di imprenditore agricolo e la marginalità dell’attività agrituristica.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte esclude che si possa ravvisare una motivazione assente o apparente. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ribadisce che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata sia nei casi di radicale carenza, sia quando la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili o incomprensibili.
La sentenza impugnata raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato dando atto delle carenze probatorie della contribuente. Nel nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione, che non può sopravvivere neppure se denunciato ai sensi del n. 4 del medesimo articolo, come avvenuto nella fattispecie.
Anche il secondo motivo non è accolto. Per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi. In linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile solo nei limiti del vizio di motivazione, dovendosi ribadire che, se il giudice ha considerato il fatto storico rilevante, l’omesso esame di singoli elementi probatori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Nel caso di specie, i giudici di appello hanno esaminato tutte le circostanze dedotte, valutandole diversamente da come prospettato dalla contribuente. La censura introduce in realtà una rivisitazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Commissione ha motivato che gli elementi offerti non provavano il rapporto di complementarietà dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, rimasta principale.
La Corte ribadisce che spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, senza obbligo di esplicitare per ogni mezzo istruttorio le ragioni della sua irrilevanza. Infine, non è invocabile il principio di non contestazione: nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di un atto affermativo della pretesa fiscale, tale principio non implica a carico dell’amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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