Azione di riduzione: imputazione e allegazioni del legittimario (Cass. civ. Sez. II n. 8348 del 30.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di riduzione per lesione di legittima, l’imputazione delle donazioni e dei legati alla porzione legittima, prevista dall’art. 564, secondo comma, cod. civ., non costituisce una condizione dell’azione, ma una operazione prodromica di natura contabile, diretta a determinare l’entità della legittima e a riscontrare l’effettiva lesione, che può essere compiuta anche in corso di giudizio. L’omessa allegazione, nell’atto introduttivo, dei beni costituenti il relictum e delle donazioni poste in essere in vita dal de cuius, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa o costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione: il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti delle preclusioni processuali. Il legittimario può assolvere il proprio onere di allegazione e prova anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità di indicare in termini numerici il valore dei beni interessati dalla riunione fittizia.

Il Fatto

Una figlia del de cuius, coniuge separata, conveniva davanti al Tribunale i coeredi e i nipoti chiedendo la divisione dell’eredità, previa collazione e riduzione di alcune donazioni immobiliari e di lasciti testamentari, in quanto lesivi della sua quota di riserva. I convenuti contestavano la domanda; uno di essi spiegava riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima, mentre un’altra subordinava analoga azione all’esito del riconoscimento di un trasferimento immobiliare.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di riduzione della figlia per carenza dell’imputazione alla sua quota delle donazioni ricevute. La Corte d’Appello confermava, aggiungendo una seconda motivazione fondata sulla carente allegazione degli elementi necessari a stabilire la lesione. La figlia ricorreva per cassazione con tre motivi; i coeredi proponevano ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità del primo motivo del ricorso principale. I controricorrenti sostenevano che la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata — la mancata allegazione degli elementi occorrenti a determinare la lesione — non fosse stata impugnata. La Corte rileva invece che la ricorrente, pur richiamando in rubrica la sola violazione dell’art. 564 cod. civ., ha censurato nel corpo del motivo anche tale seconda motivazione, avendo affermato di avere assolto l’onere di allegazione con l’indicazione delle donazioni e dei lasciti.

Quanto all’eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c., i controricorrenti invocavano un preteso orientamento tradizionale. La Corte osserva che la giurisprudenza più recente ha superato tale indirizzo: richiama in particolare Cass. ord. n. 15465 del 2024, Cass. ord. n. 348 del 2023 e Cass. n. 18199 del 2020, secondo cui l’omessa allegazione del relictum e del donatum non preclude la decisione sulla domanda, se tali elementi emergono dagli atti di causa o sono contestati dalle controparti. Richiama altresì Cass. n. 17926 del 2020 e Cass. n. 16535 del 2020.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte sottolinea che, in virtù delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta, della confessione della ricorrente, delle testimonianze e della CTU espletata in primo grado, il giudice era in condizione di calcolare il valore del relictum, di procedere alla riunione fittizia, di determinare la quota disponibile e quella riservata e di verificare l’eventuale lesione.

La Corte afferma poi che l’imputazione non è una condizione dell’azione: l’art. 564, secondo comma, cod. civ. stabilisce solo che il legittimario deve imputare le donazioni e i legati alla sua porzione legittima, imputazione che può avvenire anche in corso di giudizio. Diversa è la funzione del primo comma, che pone la accettazione con beneficio d’inventario come vera condizione per agire contro soggetti non chiamati come coeredi.

Il secondo e il terzo motivo, inerenti alla presunzione di comproprietà del conto corrente cointestato e all’animus donandi, restano assorbiti, come pure il ricorso incidentale. La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Nota della Redazione

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