Trascrizione dell’accettazione tacita di eredità solo con i titoli dell’art. 2648 c.c. (Cass. civ. Sez. II n. 8520 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accettazione tacita dell’eredità, che si configura quando il chiamato compia atti che presuppongono per loro natura la qualità di erede, non coincide con i requisiti richiesti perché essa possa essere trascritta. La trascrizione dell’accettazione tacita può essere richiesta solo quando l’atto di cui all’art. 476 c.c. risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, secondo il disposto dell’art. 2648, comma 3, c.c. La domanda giudiziale che integri accettazione tacita non costituisce titolo idoneo, perché l’art. 2657 c.c. ha carattere tassativo e non annovera l’atto di citazione tra i titoli trascrivibili. È inammissibile il motivo che investa questioni ritenute assorbite dal giudice di merito.

Il Fatto

Dopo avere ottenuto l’accertamento giudiziale della propria qualità di figlio del de cuius, l’attore aveva agito per la revocazione del testamento con cui il genitore aveva istituito unica erede la sorella. La domanda, accolta in primo grado, era stata negata in appello e poi definita in sede di rinvio in applicazione del principio di diritto della Cass. n. 13680/2019, con riconoscimento della successione legittima in favore dell’attore quale unico erede ex lege.

A seguito di quella decisione l’attore aveva trascritto l’accettazione tacita dell’eredità paterna. Gli eredi testamentari hanno proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere la cancellazione della trascrizione, assumeva eseguita in base a titolo inidoneo, e hanno chiesto il risarcimento del danno anche nei confronti del difensore che aveva richiesto la formalità. Il giudice di primo grado ha riconosciuto l’illegittimità della trascrizione; la corte d’appello, in senso opposto, l’ha ritenuta legittima perché eseguita in base alla citazione per la petizione ereditaria, provvista di autentica del difensore.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il primo motivo del ricorso incidentale degli eredi testamentari, che ritiene manifestamente fondato, con assorbimento delle censure residue. Il nodo giuridico è la distinzione tra l’esistenza dell’accettazione tacita e i requisiti formali richiesti per la sua trascrizione.

L’art. 2648 c.c. disciplina separatamente l’accettazione espressa e quella tacita. Per l’accettazione tacita il terzo comma richiede che l’atto che la integra risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Il regime è coerente con l’art. 2657 c.c., che individua in modo tassativo i titoli trascrivibili.

La Corte conferma che la proposizione di azioni giudiziali non rientranti negli atti conservativi o di gestione dell’art. 460 c.c. dà luogo ad accettazione tacita, come ritenuto da Cass. n. 13738/2005, Cass. n. 10060/2018, Cass. n. 21288/2011, Cass. n. 14499/2018 e Cass. n. 24836/2022. Tuttavia, l’accettazione può desumersi anche da atti non trascrivibili, come una disposizione di beni mobili conclusa oralmente o una scrittura privata con firme non autenticate: in tali casi il chiamato è divenuto erede, ma ai fini della pubblicità è necessaria la sentenza.

Ne deriva che, in presenza di una domanda giudiziale che dia luogo ad accettazione tacita, la trascrizione ex art. 2648 c.c. non può essere richiesta sulla base di quel solo atto. La scrittura privata è trascrivibile solo con sottoscrizioni autenticate secondo l’art. 72 della legge 16 febbraio n. 89 o giudizialmente accertate, richiamandosi il carattere tassativo dell’art. 2657, primo comma, c.c. (Cass. n. 2033/1996; Cass. n. 3674/1995).

Pertanto la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, che valuterà la legittimità della trascrizione attenendosi ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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