Ricorso incidentale condizionato e priorità della questione di rito (Cass. civ. Sez. V n. 17869 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il ricorso incidentale, ancorché qualificato come condizionato, con cui si proponga una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito la cui decisione debba precedere secondo l’ordine logico e giuridico quella del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest’ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d’ufficio. L’interesse all’impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale decisa in senso a lui sfavorevole: non rileva la volontà di subordinare l’esame all’accoglimento del ricorso principale. In tema di notifica dei provvedimenti tributari trova applicazione la norma speciale di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e non le norme processuali civili ordinarie: la notifica diretta all’ente locale a mezzo del servizio postale, anche presso un ufficio periferico diverso da quello che ha emesso l’atto, è valida e idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’ente impositore avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI per le annualità 2009, 2010 e 2011, emessi nei confronti di un istituto religioso, escludendo dall’esenzione il solo immobile locato.

Avverso tale pronuncia l’ente locale proponeva ricorso per cassazione con due motivi. L’istituto contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, deducendo la tardività dell’appello per intervenuta notifica della sentenza di primo grado. La questione centrale riguardava quindi la validità di quella notifica e l’ordine di esame dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’ordine di trattazione. I motivi del ricorso incidentale, fra loro connessi, investono una questione pregiudiziale di rito — la tardività dell’appello — e vanno esaminati con priorità rispetto ai motivi del ricorso principale. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in Cassazione, il ricorso incidentale con cui si propongono questioni pregiudiziali va deciso per primo, indipendentemente dalla rilevabilità d’ufficio.

Il punto decisivo è che l’interesse all’impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione decisa in senso a lui sfavorevole. La qualificazione come “condizionato” non impedisce l’esame prioritario: la volontà della parte di subordinare l’impugnazione all’accoglimento di quella principale non supera l’ordine logico e giuridico.

Nel merito, la Corte disattende la tesi del P.G. Ritiene che vi fosse prova in atti della rituale notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve. In tema di notifica diretta all’ente territoriale, la notifica effettuata dal contribuente tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, è valida e idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare.

La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 21884 dell’11/07/2022: per la notificazione dei provvedimenti tributari si applica la norma speciale del processo tributario, che consente la notifica a mezzo posta senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario. Tale notifica, anche se eseguita direttamente nei confronti della parte e persino presso un ufficio periferico diverso, è idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Nel caso concreto, essendo la notifica avvenuta il 3 marzo 2017, i termini scadevano il 2 maggio 2017 e l’appello notificato il 17 luglio 2017 era tardivo.

Quanto alla sospensione dei termini introdotta dall’art. 11 del d.l. n. 50/2017 e recepita da deliberazione dell’Assemblea Capitolina, la Corte ritiene di poter conoscere d’ufficio il regolamento integrativo, trattandosi di atto che integra la norma primaria. Osserva però che il regolamento opera dalle liti dalla data del 31 agosto 2017 e non può incidere sui termini di impugnazione già maturati alla data del 17 luglio.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale, la declaratoria di inammissibilità di quello principale e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma della decisione di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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