Cessione di crediti in blocco, prova per presunzioni e non contestazione (Cass. civ. Sez. I n. 33966 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di crediti in blocco, l’adempimento pubblicitario previsto dall’art. 58, secondo comma, del testo unico bancario e dall’art. 4 della legge n. 130 del 1999 — iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — non richiede che la notizia della cessione si estenda all’identificazione dei singoli crediti ceduti, né al loro contenuto dettagliato. L’avviso pubblicato è atto esterno e successivo al contratto di cessione e non costituisce, di per sé, prova piena né dell’avvenuta cessione né della riconducibilità del credito litigioso al perimetro dell’operazione. Il soggetto che, nell’asserita qualità di successore a titolo universale o particolare, proponga impugnazione o vi resista deve allegare la propria legitimatio ad causam e provare i presupposti della successione nel processo ai sensi degli artt. 110 e 111 cod. proc. civ.; tale prova, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio e può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni, oltre che con argomenti di prova desunti dal comportamento delle parti. Il contratto di cessione, nei rapporti tra cessionario e contraente ceduto, opera come mero fatto storico, sottratto ai limiti di prova dell’art. 2721 cod. civ. e dell’art. 2729, secondo comma, cod. civ., poiché il ceduto è terzo rispetto alla pattuizione. L’avviso di cessione è a lui diretto: se individua i crediti per categorie circostanziate o singolarmente, egli deve contestare in modo specifico i fatti che ne risultano, non potendosi trincerare dietro una generica deduzione di difetto di prova, pena il formarsi della non contestazione.
Il Fatto
Una società e il suo garante, dopo che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca era stato revocato in primo grado con condanna al pagamento di una somma in favore dell’istituto, vedono respinto dalla corte d’appello il proprio gravame. Propongono quindi ricorso per cassazione con tre mezzi: violazione dell’art. 117 TUB per mancata applicazione del tasso di sostituzione; nullità antitrust della fideiussione, in quanto conforme allo schema ABI, con violazione dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990; errata individuazione del tasso soglia per l’apertura di credito in conto corrente, qualificata come mutuo ipotecario.
La cessionaria del credito, per essa la società di servicing, resiste con controricorso; la banca originaria non spiega difese. In memoria illustrativa i ricorrenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva e passiva della controricorrente, sostenendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione, riferito a un portafoglio di crediti senza criteri univoci, non provi la titolarità del credito oggetto di causa.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione preliminare muovendo dalla funzione dell’adempimento pubblicitario. L’art. 58, secondo comma, del testo unico bancario e l’art. 4 della legge n. 130 del 1999 impongono di dare notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: adempimento sostitutivo della notificazione al debitore ceduto prevista dall’art. 1264 cod. civ. La legge non esige che la pubblicazione identifichi i crediti ceduti, singolarmente o per categorie.
Ne segue che l’avviso, atto esterno e successivo al contratto, non vale di per sé a provare né l’esistenza della cessione né l’inclusione del credito controverso nel suo perimetro. Il soggetto che agisce o resiste come successore della parte del grado precedente deve quindi allegare la propria legitimatio ad causam e provare i presupposti della successione ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ.; la mancanza di tale prova è rilevabile d’ufficio.
La Corte chiarisce però che quella prova può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni e con argomenti di prova tratti dal comportamento delle parti ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.. Non opera il limite dell’art. 2721 cod. civ., perché nel rapporto tra cessionario e contraente ceduto il contratto di cessione rileva come mero fatto storico, trattandosi di pattuizione conclusa senza il consenso del ceduto. La pubblicazione fa presumere che una cessione vi sia stata, non avendo altrimenti spiegazione il costo dell’adempimento, e può contenere elementi utili a stabilire se il credito litigioso rientri nel blocco trasferito.
Su questa base la Corte valorizza il contenuto dell’avviso, che indica la tipologia dei crediti, la loro classificazione a sofferenza secondo i parametri tecnici di Banca d’Italia e l’arco temporale di riferimento. I ricorrenti non hanno contestato specificamente che il credito derivasse da finanziamenti o crediti di firma, che fosse sorto nel periodo indicato e che fosse in sofferenza. Generico non è dunque l’avviso, ma la difesa dei ricorrenti, con conseguente formazione della non contestazione. A conforto concorrono l’impegno della cedente a rendere disponibili i dati indicativi dei crediti e il disinteresse della banca per il giudizio di legittimità.
Nel merito, i tre motivi sono dichiarati inammissibili: il primo perché la corte di merito ha escluso la discrasia tra tasso pattuito e applicato e la clausola era determinata o determinabile; il secondo perché non risulta prodotto il provvedimento dell’Autorità e non è individuata la clausola lesiva; il terzo perché attiene al giudizio di fatto sull’avvenuto superamento del tasso soglia. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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