Azione surrogatoria: il pericolo di insolvenza riguarda il debitore surrogato (Cass. civ. Sez. III n. 25382 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 cod. civ. è rimedio di carattere eccezionale, diretto a conservare la generica garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 cod. civ. e non a soddisfare direttamente il creditore. Il pericolo di insolvenza che ne legittima l’esercizio attiene alla sfera del debitore surrogato, non del creditore surrogante: l’inerzia del debitore deve produrre o aggravare il rischio di insufficienza del suo patrimonio a soddisfare il diritto del creditore. Tale pericolo deve essere attuale e concreto, non una generica eventualità, e il relativo interesse va provato da chi agisce, non potendosi ritenere implicito nel solo esercizio dell’azione. La funzione satisfattiva riconosciuta in casi specifici, come i contratti preliminari a catena, non estende l’ambito applicativo della norma oltre il pericolo di insolvenza del surrogato.
Il Fatto
Un creditore agisce in via surrogatoria nei confronti di un ente pubblico, sostituto processuale di una società di brokeraggio rimasta inerte, per far valere il diritto di questa al risarcimento del danno. Il Tribunale rigetta la domanda per difetto di prova del credito vantato dall’attore verso la società. La Corte d’appello, investita del gravame dagli eredi del creditore originario, conferma il rigetto, escludendo sia la lesione del diritto all’immagine sia la sussistenza del pericolo di insolvenza della società debitrice.
La vicenda approda in Cassazione, dove i ricorrenti censurano, tra l’altro, la violazione dell’art. 2900 cod. civ. per aver la Corte territoriale ancorato l’eventus damni alla sola ipotesi di incapienza patrimoniale del surrogato, trascurando il pregiudizio che il surrogante subirebbe per l’inerzia del proprio debitore.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità il quarto motivo, per la sua portata assorbente rispetto alle censure sulla sussistenza del credito. Il quesito è se il pericolo di danno che legittima l’azione surrogatoria debba essere riguardato nella prospettiva del creditore surrogante o in quella del debitore surrogato.
La risposta muove dalla natura dell’istituto. L’azione surrogatoria, al pari dell’azione revocatoria e del sequestro conservativo, è strumento di conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., che opera nella fase intermedia tra costituzione del rapporto e adempimento. Essa realizza il proprio scopo incrementando il patrimonio del debitore o evitandone un decremento a vantaggio di tutti i creditori. Trattandosi di potere di sostituzione, e non di speciale azione giudiziaria verso il terzo, il rimedio ha carattere eccezionale e non consente di sindacare le scelte del debitore.
Da ciò la Corte deduce che il pericolo di insolvenza è riferito alla sfera del surrogato. Richiamando un risalente orientamento (Cass., sez. III, 31 gennaio 1984, n. 741), si afferma che l’inerzia del debitore deve produrre o aggravare il rischio di insufficienza patrimoniale, risultando pregiudizievole per le ragioni del creditore. Tale pericolo deve essere attuale e concreto, non una mera eventualità futura. Il relativo interesse va provato da chi agisce, non essendo implicito nel solo esercizio dell’azione (Cass., sez. I, 16 maggio 1967, n. 1021; Cass., sez. I, 26 giugno 1971, n. 2017), e deve essere accertato dal giudice anche d’ufficio (Cass., sez. I, 12 maggio 1973, n. 1284).
I ricorrenti invocano la funzione satisfattiva dell’azione. La Corte non la nega in assoluto, ma la confina a vicende peculiari, come i contratti preliminari a catena aventi ad oggetto il medesimo bene (Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10744; Cass., sez. II, 14 ottobre 2008, n. 25136; Cass., sez. II, 8 gennaio 1996, n. 51). In tali ipotesi il bene acquisito al debitore è comunque aggredibile dal surrogante mediante l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. Nella specie, invece, la Corte d’appello ha escluso ogni elemento attestante un pericolo di insolvenza della società debitrice, non allegato né provato. Il quarto motivo è quindi infondato.
Il rigetto di tale censura, di portata assorbente, determina l’assorbimento dei primi tre motivi. È invece fondato il quinto motivo, relativo alle spese: non sono dovuti il contributo previdenziale aggiuntivo e il rimborso dell’iva liquidati in favore dell’appellato, assistito dall’Avvocatura dello Stato, i cui avvocati non sono iscritti agli albi né esercenti arti o professioni. La sentenza è cassata in relazione, con decisione nel merito ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., e spese di legittimità compensate.
Nota della Redazione
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