Contraddittoria la prova testimoniale respinta e la domanda rigettata per mancata prova (Cass. civ. Sez. I n. 11265 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da contraddittorietà insanabile della motivazione, e viola il minimo costituzionale, il provvedimento che rigetta la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto come irrilevante la prova testimoniale richiesta proprio su quel fatto. Il giudice di merito che fonda la decisione su una mancata contestazione in realtà inesistente viola l’art. 115, comma 1°, cod. proc. civ., che impone di giudicare sulle sole prove offerte dalle parti e sui fatti non specificamente contestati. È censurabile, in sede di legittimità, la decisione che utilizza informazioni probatorie mai entrate nel processo.

Il Fatto

Il creditore propone domanda di ammissione allo stato passivo di un fallimento per compensi di consulenza e amministrazione del personale svolti tra il gennaio 2017 e il giugno 2019. Il giudice delegato ammette il credito solo per il periodo gennaio-marzo 2019 e per le prestazioni fino alla data del fallimento, escludendo gli anni 2017 e 2018 perché l’incarico risulterebbe affidato a uno studio professionale diverso.

Proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale l’accoglie parzialmente e ammette il credito con privilegio per gli ultimi due anni antecedenti alla cessazione dell’incarico. Il fallimento ricorre in cassazione con quattro motivi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., il difetto di motivazione e l’erronea ritenuta assenza di contestazione sul compenso.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. Il tribunale ha ammesso il credito anche per gli anni 2017 e 2018 sul duplice rilievo che il fallimento non avrebbe contestato l’effettivo svolgimento dell’attività professionale e non avrebbe provato che l’incarico era stato affidato a un altro studio.

La Corte rileva però che il fallimento, nella memoria di costituzione e risposta, aveva espressamente contestato che il creditore avesse svolto personalmente le prestazioni per quegli anni, sostenendo che nessun compenso poteva essergli riconosciuto, e aveva chiesto l’ammissione di prova per testi sul fatto che le attività erano state svolte da altro studio.

Il decreto è quindi viziato sotto due profili. Da un lato, laddove ha ritenuto non contestato l’effettivo svolgimento delle prestazioni, viola l’art. 115, comma 1°, cod. proc. civ., che vieta di fondare la decisione su prove reputate esistenti ma mai offerte. La norma, imponendo di porre a base della decisione le prove offerte dalle parti e i fatti non specificamente contestati, rende censurabile la decisione che utilizzi informazioni probatorie inesistenti nel processo.

Dall’altro lato, laddove ha respinto l’eccezione sul rilievo che il fatto dedotto non era provato dopo aver ritenuto irrilevante la prova testimoniale, il provvedimento è affetto da contraddittorietà insanabile. La motivazione viola il minimo costituzionale quando il giudice rigetta la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta di prova non inammissibile.

Il ricorso è dunque accolto nei limiti esposti e il decreto cassato, con rinvio al tribunale in differente composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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