Balconi interni non sporgenti computabili in volumetria e diniego di sanatoria illegittimo (TAR Campania n. 2382 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire in sanatoria, i balconi interni non sporgenti, in quanto non riconducibili alla categoria dei balconi aperti sporgenti espressamente esclusa dal computo, concorrono alla determinazione della superficie utile e, conseguentemente, del volume assentito. Il diniego fondato sull’erronea esclusione di tali balconi dal calcolo della volumetria viola l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, poiché valorizza indebitamente un incremento volumetrico che, se correttamente computato, resta entro il limite del 2% per singola unità immobiliare fissato dall’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001. È inammissibile la relazione tecnica depositata in giudizio dall’Amministrazione che introduca presupposti di fatto o ragioni giuridiche nuovi rispetto a quelli esternati nel provvedimento impugnato, essendo consentita la sola esplicitazione di elementi già desumibili dal suo tenore.
Il Fatto
La ricorrente presentava al Comune, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, istanza di permesso di costruire in sanatoria per la chiusura di due logge rientranti, la realizzazione di tramezzature interne e di una tettoia, opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia originaria. Il Comune comunicava il preavviso di diniego, rilevando ulteriori incrementi di volume da un’altra loggia chiusa, ritenuti ostativi all’accertamento di conformità.
Dopo un primo diniego annullato in autotutela per un disguido protocollare, l’Amministrazione adottava il diniego definitivo del 26 maggio 2021, negando la computabilità dei balconi interni ai sensi dell’art. 3.3 delle NTA e ravvisando un incremento volumetrico contrastante con il PRG. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, che disponeva una verificazione ex art. 66 c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di inammissibilità della relazione tecnica depositata dal responsabile dell’area tecnica comunale. È principio consolidato che il divieto di integrazione postuma della motivazione impedisce all’Amministrazione di introdurre nel giudizio presupposti di fatto o ragioni giuridiche nuovi rispetto a quelli esternati nell’atto impugnato, essendo consentita solo la mera esplicitazione di elementi già desumibili dal suo tenore. La tesi dell’eccesso volumetrico complessivo del lotto costituisce un fatto e una ragione del tutto nuovi, elaborati a oltre un anno dal diniego: la relazione è pertanto inammissibile.
Nel merito, il cuore della controversia attiene all’interpretazione degli artt. 3.2 e 3.3 delle NTA del PRG. Il verificatore ha chiarito che la superficie utile comprende le logge rientranti e i balconi coperti e chiusi lateralmente, escludendo dal computo unicamente i balconi aperti sporgenti. I quattro balconi angolari dell’edificio assentito, coperti e chiusi su due lati, con solaio di calpestio interno alla maglia dei pilastri, non possono considerarsi sporgenti in senso tecnico.
Il Comune ha dunque commesso un errore tecnico nell’affermare che balconi aperti su due lati non concorrono al calcolo delle volumetrie: l’affermazione non trova supporto nel dato testuale delle NTA. Correttamente calcolata, includendo i balconi interni, la volumetria assentita è di mc 493,80 per la singola unità immobiliare, mentre l’eccedenza rispetto al titolo originario è pari a mc 2,142, corrispondente allo 0,43%, ampiamente inferiore al limite del 2%.
Il verificatore ha inoltre accertato che la parte in aggetto segnalata dal Comune è riconducibile, anche indirettamente, al perimetro dell’istanza di sanatoria, escludendo che si tratti di un abuso autonomo. Il diniego risulta quindi illegittimo per violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, poiché nessun ostacolo alla doppia conformità è configurabile. Restano assorbiti i motivi sul difetto di motivazione e sull’asimmetria rispetto al preavviso. È infine infondato il motivo sulle tramezzature e sulla tettoia, opere non soggette a permesso di costruire.
Nota della Redazione
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