Vendita tabacchi senza patentino rinnovato: è proporzionata la chiusura di 8 giorni (TAR Puglia n. 169 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per la detenzione di tabacchi lavorati senza valida autorizzazione, la misura della chiusura dell’esercizio è legittima quando risulti adeguatamente motivata e proporzionata alla gravità della violazione. La sanzione irrogata in misura prossima al minimo edittale previsto dall’art. 5 della legge n. 50/1994 — che disciplina un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese — non presenta profili di illegittimità tali da giustificare la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio commerciale ubicato presso una stazione di servizio, era dotata del patentino per la vendita di tabacchi lavorati, valido fino al 20 marzo 2024 e non rinnovato. In data 3 giugno 2024, nel corso di un accertamento ispettivo, gli operatori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verificavano la detenzione di prodotti soggetti a monopolio in assenza di valida autorizzazione.
L’Amministrazione adottava, quindi, la determinazione direttoriale recante l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per otto giorni, seguita dall’atto esecutivo con cui veniva data attuazione alla predetta sanzione. La società impugnava i provvedimenti dinanzi al TAR Puglia, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha valutato la fondatezza dell’istanza di sospensione alla luce dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenendo che la misura sanzionatoria non presentasse profili di illegittimità evidente.
Quanto al primo presupposto, il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato, avendo l’Amministrazione correttamente applicato l’art. 5 della legge n. 50/1994 alla fattispecie concreta. La norma, nel disciplinare la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, prevede la chiusura dell’esercizio ovvero la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.
Nella specie, la sanzione irrogata — otto giorni di chiusura — è stata ritenuta proporzionata e mite, in quanto prossima al minimo edittale di cinque giorni e sensibilmente inferiore al massimo di un mese. La scelta sanzionatoria operata dall’Amministrazione è stata, pertanto, considerata coerente con il principio di proporzionalità che informa il sistema delle sanzioni amministrative.
Quanto al periculum, il Tribunale non ha ravvisato elementi che potessero integrare un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento, tale da giustificare la misura cautelare richiesta. La domanda di sospensione è stata, di conseguenza, respinta per insussistenza dei presupposti.
Il Collegio ha, infine, condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in euro cinquecento oltre accessori di legge, secondo il principio della soccombenza.
Nota della Redazione
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