Accesso agli atti, ostensione tardiva e soccombenza virtuale: spese a carico dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 5553 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ostensione della documentazione, avvenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., atteso che la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta. Tale declaratoria non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, le quali devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale. Detto criterio impone di valutare se, in assenza della sopravvenuta ostensione, il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento. Costituisce indice di soccombenza virtuale la circostanza che l’Amministrazione, detentrice dei documenti richiesti, li abbia tardivamente ostesi solo a seguito dell’instaurazione del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente agiva avverso il silenzio serbato da Poste Italiane S.p.a. in ordine all’istanza di accesso agli atti presentata in data 20 ottobre 2025, avente ad oggetto la documentazione relativa alla spedizione, consegna e giacenza di una missiva raccomandata di cui risultava destinataria. L’interesse sotteso alla richiesta era quello di far valere eventuali vizi delle pretese creditorie vantate nei propri confronti. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione comunicava, in data 4 febbraio 2026, l’avvenuto invio del modello di consegna del plico, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La ricorrente, nella memoria del 4 marzo 2026, dava atto dell’intervenuta ostensione, chiedendo la regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato come l’esibizione della documentazione, pacificamente intervenuta e riconosciuta dalla stessa ricorrente, abbia determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti per l’avvenuta realizzazione del bene della vita cui il ricorrente aspirava, con conseguente inutilità della prosecuzione del processo.

Quanto alla regolamentazione delle spese, la Corte ha precisato che la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal relativo esame, da compiersi alla stregua del principio della soccombenza virtuale. Tale criterio richiede di accertare se, in assenza della sopravvenuta attività satisfattiva dell’Amministrazione, il ricorso sarebbe stato comunque accolto.

Nella fattispecie, gli elementi decisivi sono stati individuati nella circostanza che l’Amministrazione deteneva la documentazione richiesta e l’ha ostesa solo tardivamente, dopo l’instaurazione del giudizio, nonché nella natura qualificata dell’interesse dell’istante, finalizzato alla tutela della propria posizione giuridica rispetto a possibili lesioni derivanti da pretese creditorie di terzi.

Alla luce di tali rilievi, la soccombenza virtuale è stata ravvisata in capo a Poste Italiane S.p.a., con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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