Ottemperanza per carta docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2205 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia provveduto neppure parzialmente al pagamento, e in assenza di contestazioni sull’an e sul quantum, integra gli estremi dell’inottemperanza. Il giudice accerta l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’ufficio. L’incarico commissariale integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario impone che l’azione di ottemperanza, ove non estesa alle spese, non possa essere esperita per il loro recupero.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente per l’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un totale di euro 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero non aveva provveduto al pagamento, nonostante il decorso del termine dilatorio di legge.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. L’azione, come precisato nel ricorso, non si estendeva alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, essendo state distratte in favore del difensore.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio di ottemperanza, escludendo che esso possa estendersi alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, in quanto trattandosi di spese distratte in favore del difensore, la relativa azione non era stata esperita nel presente giudizio.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, non era stato adempiuto dall’amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano che non erano stati effettuati pagamenti, neppure parziali.
L’amministrazione, costituita in giudizio, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, così che il credito risultava incontestato nell’an e nel quantum. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale.
Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il commissario dovrà dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il ricorso è stato accolto, con condanna del Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori (cfr. Cons. St. n. 3897/2025; id., n. 4431/2025; id., n. 7269/2025; id., n. 7316/2025), con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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