Bancarotta fraudolenta: distrazione, prova di resistenza e continuazione fallimentare (Cass. pen. Sez. V n. 623 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale beni o altre attività senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari e da causare un depauperamento in pregiudizio dei creditori. Il distacco può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza la natura dell’atto negoziale né la possibilità di recupero del bene tramite le azioni della curatela: trattandosi di reato di pericolo concreto, non occorre la prova di un effettivo pregiudizio, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a creare il pericolo per le ragioni creditorie. Nel giudizio di legittimità non è deducibile il travisamento del fatto, né è ammessa la rilettura delle risultanze processuali. Il motivo che deduce l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza della sua eliminazione ai fini della prova di resistenza.
Il Fatto
La corte d’appello aveva confermato la condanna pronunciata in sede di giudizio abbreviato dal giudice per le indagini preliminari, in relazione a fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ascritti all’imputato quale amministratore di fatto e di diritto di una società poi dichiarata fallita, con condanna al risarcimento in favore della curatela costituita parte civile.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando dieci motivi e motivi nuovi. Le censure investivano, tra l’altro, i singoli fatti distrattivi, l’utilizzabilità delle dichiarazioni di rappresentanti di società terze, la sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale, la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, il diniego delle attenuanti generiche, il computo della continuazione fallimentare e una pretesa violazione del divieto di reformatio in peius.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito che in sede di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti. Non è pertanto deducibile il travisamento del fatto, poiché altrimenti si demanderebbe alla Cassazione un’operazione di reinterpretazione degli elementi di prova estranea al suo giudizio.
Su questa base il primo motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile per genericità, risolvendosi in una mera lettura alternativa del compendio probatorio e nella reiterazione di censure già disattese in appello. Quanto al fatto distrattivo degli impianti eolici, la corte territoriale aveva fondato la decisione sul dato, non contestato, del loro mancato rinvenimento nel patrimonio della fallita dopo l’acquisto, senza che l’imputato avesse indicato la sorte dei beni. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la distrazione prescinde dalla natura dell’atto e dalla possibilità di recupero.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, la inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. presuppone che a carico dell’escusso sussistano indizi di reità già prima dell’assunzione delle sommarie informazioni; la corte territoriale aveva escluso tali indizi, qualificando l’audizione come meramente esplorativa. Dall’altro, il ricorrente non ha illustrato la prova di resistenza, non dimostrando che l’eliminazione degli elementi dichiarativi avrebbe inciso sul convincimento raggiunto.
Quanto ai fatti distrattivi consistenti in finanziamenti infruttiferi, la Corte ha confermato la valutazione di merito: la mancata restituzione integra condotte omissive post delictum inidonee a elidere il reato, già perfezionatosi con l’erogazione, mentre eventuali restituzioni rileverebbero solo se integranti la bancarotta riparata. Sul dolo è stato ribadito che quello della bancarotta patrimoniale per distrazione è generico e non richiede né l’intenzione di causare il danno né la consapevolezza dello stato di insolvenza.
La Corte ha poi condiviso l’orientamento secondo cui, in tema di continuazione fallimentare ex art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., le plurime condotte restano ontologicamente autonome e la disposizione detta una disciplina peculiare, soggetta a bilanciamento come circostanza aggravante. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo, potendo fondarsi sulla gravità della condotta. La pretesa violazione del divieto di reformatio in peius è stata esclusa, poiché il giudice d’appello che ridetermina la pena per effetto della continuazione opera una valutazione autonoma delle conseguenze. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e alla rifusione di quelle della parte civile.
Nota della Redazione
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