Inammissibilità per rivalutazione del fatto e comparazione delle circostanze (Cass. pen. Sez. VII n. 2683 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduce doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, sollecitando una rivalutazione delle fonti probatorie, è inammissibile. Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da motivazione sufficiente. L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa è censurabile solo per manifesta illogicità dell’argomentazione. L’uso di uno strumento atto a offendere integra la circostanza aggravante e radica la competenza del giudice togato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Bari per il reato di minaccia aggravata di cui agli artt. 612, secondo comma, e 339 cod. pen., con pena di euro 1.000 di multa e risarcimento del danno in favore delle parti civili. La Corte di appello di Bari ha confermato la decisione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la valutazione degli elementi probatori, l’esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la configurabilità dell’aggravante e la conseguente incompetenza del giudice togato, nonché un giudizio di prevalenza delle attenuanti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Esso si sostanzia in mere doglianze di fatto, riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, e mira a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, già compiutamente valutate sulla scorta di una motivazione analitica e immune da cadute logiche.

Identica sorte tocca al secondo motivo, con cui si lamenta l’esclusione della particolare tenuità dell’offesa. Anche in questo caso il ricorrente ripropone censure già esaminate; il giudice di merito, valorizzando le connotazioni dell’azione, ha escluso la tenuità con argomentazione non illogica, insindacabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. Esso presuppone l’esclusione della circostanza aggravante dell’uso dell’arma, che il giudice di merito ha invece ritenuto provata in relazione all’uso di una frusta da carrettiere lunga più di un metro e mezzo, agitata dall’imputato a meno di un metro dalla persona offesa. L’oggetto rientra nel novero degli strumenti rilevanti ex art. 339 cod. pen., con conseguente competenza del giudice togato.

Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del merito e sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. È sufficiente la motivazione che, per giustificare l’equivalenza, la ritenga la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10713 del 2010.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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