Bancarotta documentale: contestazione alternativa e obbligo di specificare la fattispecie (Cass. pen. Sez. V n. 30411 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, che richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra un’ipotesi a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazione. Spetta tuttavia ai giudici di merito specificare quale delle due fattispecie sia stata concretamente integrata, indicando le prove dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo. Le due ipotesi si distinguono sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo, poiché quella specifica esige che le scritture siano state sottratte, distrutte o falsificate, mentre quella generica richiede una tenuta tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. La sottrazione, distruzione o falsificazione può essere anche parziale, riguardando solo taluni registri o libri contabili.

Il Fatto

La sentenza impugnata è stata pronunciata il 16 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna dell’imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, in relazione a un’impresa individuale dichiarata fallita l’8 febbraio 2018.

Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato, nella qualità di titolare, avrebbe distratto un bene aziendale e i ricavi conseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, avendo proseguito l’attività. Avrebbe inoltre sottratto o occultato i libri e le scritture contabili, in particolare il libro giornale e il registro degli inventari per gli anni dal 2015 al 2017. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione della bancarotta documentale come fraudolenta in assenza della prova del dolo specifico e il vizio di motivazione in relazione alla confusione tra le due forme di bancarotta documentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. La Corte tratta congiuntamente i due motivi, essendo strettamente correlati, e li ritiene entrambi infondati. Muove dalla premessa che nell’imputazione il pubblico ministero ha contestato entrambe le forme di bancarotta fraudolenta documentale, sia quella generica sia quella specifica.

Richiamando la Sez. 5, n. 8902 del 19.01.2021, la Corte afferma che è ammissibile la contestazione alternativa delle due fattispecie, poiché la modalità alternativa non determina alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazione. Spetta però ai giudici di merito specificare quale delle due sia stata concretamente integrata, indicando le prove dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo.

Il Collegio precisa poi che le due fattispecie si distinguono per l’elemento soggettivo — l’una esige il dolo specifico, l’altra il dolo generico — e per l’elemento oggettivo: quella specifica richiede che le scritture siano state sottratte, distrutte o falsificate; quella generica richiede che le scritture siano state tenute in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Con riferimento alla fattispecie specifica, la sottrazione, distruzione o falsificazione può essere anche parziale, riguardando solo taluni registri o libri contabili, come chiarito dalla Sez. 5, n. 42546 del 07.11.2024.

Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta documentale specifica, motivando in maniera ampia e congrua sia sull’elemento oggettivo sia su quello soggettivo. La Corte di appello ha specificamente condiviso tali valutazioni, ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie a dolo specifico; solo in via meramente ipotetica ha rappresentato che, anche seguendo la tesi difensiva sull’insussistenza del dolo specifico, non si sarebbe comunque potuta accogliere la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice, dovendosi verificare la riconducibilità della condotta all’altra ipotesi a dolo generico.

Entrambi i giudici di merito, con doppia conforme, hanno dunque reso adeguata motivazione sulla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico, avendo la Corte territoriale aggiunto solo un’argomentazione priva di rilevanza, che non incide sulla coerenza della motivazione. Parimenti entrambi hanno escluso la riqualificazione in bancarotta semplice, poiché sotto il profilo oggettivo vi era stata la sottrazione di taluni libri contabili e non la loro irregolare tenuta, e sotto il profilo soggettivo era emersa la finalità dell’imputato di coprire le distrazioni realizzate. Nel resto le deduzioni del ricorrente sono generiche, assertive e versate in fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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