Revoca della sospensione condizionale e dies a quo dell’estinzione della pena (Cass. pen. Sez. I n. 25563 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sospensione condizionale della pena è stata concessa in violazione del divieto di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen. e sia poi revocata in sede esecutiva, il termine per l’estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 cod. pen. non decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, ma dal momento in cui la pena, a seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione, è divenuta eseguibile. È legittima la revoca, in executivis, della sospensione condizionale disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, pur se nota a quello d’appello non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo. Le questioni relative all’insussistenza dei presupposti di revoca ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., per consolidamento del beneficio ed estinzione del reato, possono essere dedotte solo nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la revoca.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta del Procuratore generale, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con sentenza del 14 marzo 2003, irrevocabile il 5 maggio 2003, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rigettando la richiesta di revoca relativa alla pena sospesa concessa con una precedente sentenza del 1998.
Avverso l’ordinanza il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’omessa motivazione sulla richiesta di prescrizione della pena ex art. 172 cod. pen. e sull’applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006; e la violazione dell’art. 167 cod. pen., per essere intercorsi almeno sei anni senza nuovi reati dal passaggio in giudicato della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato complessivamente infondato. La Corte ritiene corrette le argomentazioni del giudice di appello in ordine alla dedotta estinzione della pena relativa alla sentenza del 1998. Il principio applicato è che, quando la pena sia stata sospesa condizionalmente in violazione del divieto dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., con statuizione poi revocata in executivis, il termine per l’estinzione non decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma da quella in cui la pena, a seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione, è divenuta eseguibile.
La Corte richiama il proprio precedente Sez. I n. 29717 del 26/06/2025, secondo cui le questioni relative all’insussistenza dei presupposti di revoca ex art. 168, comma terzo, cod. pen., per consolidamento del beneficio ed estinzione del reato, possono essere dedotte solo nel procedimento di esecuzione. Ne deriva l’infondatezza della tesi difensiva sul dies a quo, che vorrebbe ancorarlo al momento in cui si sono realizzate le condizioni di revoca e non all’adozione del provvedimento.
Quanto all’indulto, la Corte rileva che l’art. 1 della legge n. 241 del 2006 prevedeva, al comma 3, la revoca di diritto del beneficio per chi, entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge (1° agosto 2008), commetta un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Poiché dal casellario risulta che il ricorrente, tra il 2009 e il 2012, è stato condannato per partecipazione a associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità dell’indulto.
La Corte conferma altresì la legittimità della revoca della sospensione, richiamando Sez. U n. 36460 del 30/05/2024: è legittima la revoca in executivis della sospensione disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, pur se nota a quello d’appello non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo preclusa la revoca d’ufficio per il principio devolutivo.
Infine, la doglianza sull’art. 167 cod. pen. è respinta: il ricorrente ha invocato il principio di Sez. I n. 21603 del 20/02/2024, ma non si è confrontato con il provvedimento impugnato, che ha dato conto della commissione di ulteriori reati a partire dal 2009, circostanza che preclude l’applicabilità del principio stesso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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